Il Tribunale di Chieti, con ordinanza collegiale emessa in sede di reclamo, ha confermato il diritto dei docenti disabili all’assegnazione prioritaria della sede nella provincia indicata come prima scelta, in fase di assunzione da concorso pubblico. Una decisione che sconfessa l’impostazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, reo di aver ignorato la quota di riserva prevista dalla Legge 68/1999, a vantaggio esclusivo del punteggio di graduatoria. La controversia è stata seguita dallo Studio Legale Esposito Santonicola, che ha ottenuto la condanna del Ministero a riassegnare la sede richiesta e a modificare le proprie procedure in vista del prossimo anno scolastico.

Riserva L. 68/99 prevalente sulla graduatoria regionale

Il caso nasce dalla partecipazione al concorso ordinario PNRR (DM 205/2023) da parte di una docente con invalidità civile, iscritta negli elenchi del collocamento mirato. Nonostante la presenza di posti riservati nella provincia di Teramo, prima scelta indicata dalla candidata, il sistema informatico del Ministero l’ha assegnata alla provincia di Chieti, sua terza preferenza, frammentando il posto su due scuole diverse.

Il Tribunale del Lavoro di Chieti ha riconosciuto che la riserva di legge deve applicarsi su base provinciale, non regionale, come erroneamente sostenuto dal MIM. Una precedente circolare ministeriale (n. 248/2000) e numerosi precedenti giurisprudenziali confermano che la priorità di sede è un diritto soggettivo e non una deroga discrezionale. La sentenza sottolinea che la tutela dei lavoratori disabili, sancita dagli articoli 38 e 97 della Costituzione, convive pienamente con il principio di merito. La riserva ex L. 68/99 è una regola inderogabile che va rispettata in ogni procedura di assegnazione delle sedi.

Sede prioritaria e “accomodamento ragionevole”

La pronuncia ha un peso che va oltre la normativa nazionale. Il diniego della sede prioritaria, pur in presenza di alternative disponibili, costituisce una violazione del principio di accomodamento ragionevole, sancito dalla Direttiva 2000/78/CE e recepito in Italia dal D.Lgs. 216/2003.

Imporre a un lavoratore disabile un pendolarismo forzato, quando è disponibile un posto più vicino al domicilio, non è compatibile con il rispetto dei diritti fondamentali alla salute e al lavoro. L’art. 21 della Legge 104/92, che garantisce la priorità nella scelta della sede, rappresenta un baluardo contro pratiche discriminatorie che rischiano di passare inosservate.