Nel contesto delle immissioni in ruolo del personale docente, la Legge 68/1999 gioca un ruolo importante, garantendo l’inclusione lavorativa delle categorie protette. Tale normativa prevede una riserva di posti per disabili e altri soggetti svantaggiati, che interessa anche le assunzioni nella scuola pubblica. Vediamo nel dettaglio come si applica, chi ne ha diritto e cosa comporta per i futuri assunti.
Cosa prevede la Legge 68/1999: obbligo di assunzione per le categorie protette
La Legge 68/99 obbliga i datori di lavoro pubblici e privati ad assumere una percentuale di lavoratori appartenenti alle categorie protette, secondo il seguente schema:
- 7% dei lavoratori occupati per le aziende con più di 50 dipendenti;
- 2 lavoratori per quelle con 36-50 dipendenti;
- 1 lavoratore se l’organico va da 15 a 35 dipendenti.
Chi rientra tra le categorie protette: disabili e altri beneficiari
La legge distingue tra:
Disabili (con riserva 7%)
- Invalidi civili (invalidità ≥ 46%)
- Invalidi del lavoro (≥ 34%)
- Non vedenti
- Non udenti dalla nascita o prima dell’apprendimento linguistico
- Invalidi di guerra, di servizio, civili di guerra
Altre categorie protette (con riserva 1%)
- Orfani e coniugi superstiti di vittime del lavoro, guerra o terrorismo
- Familiari di grandi invalidi
- Profughi italiani rimpatriati
Come far valere il diritto alla riserva
Per beneficiare della riserva nei concorsi o nelle assunzioni dalle Graduatorie ad esaurimento (GAE), è necessario:
- Essere iscritti al collocamento mirato (art. 8 della L. 68/1999)
- Dichiarare il titolo di riserva entro la scadenza del bando (per i concorsi)
- Inserire il titolo in fase di aggiornamento GAE (per le graduatorie)
In caso di occupazione al momento della domanda, è sufficiente indicare data e procedura della precedente certificazione.
Come si calcolano i posti riservati
Secondo la Circolare Ministeriale 248/2000, il calcolo delle quote di riserva avviene:
- Applicando il 7% per i disabili (riserva N) e 1% per le altre categorie (riserva M) sul totale dei posti disponibili in organico
- I numeri vengono arrotondati per eccesso o difetto in base alla frazione decimale (≥0,50 = arrotondamento in eccesso)
I posti riservati non possono superare il 50% del totale delle assunzioni annue, da dividere equamente tra concorsi ordinari e GAE. In caso di numero dispari, il posto in più va assegnato a chi non è riservista.
Cosa succede se i riservisti non ci sono?
Se non vi sono candidati con titolo di riserva in una categoria, i posti possono andare a riservisti dell’altra categoria, rispettando sempre le proporzioni previste dalla legge. Quando le quote risultano “sature”, cioè già coperte, non si procede a nuove assunzioni riservate.
Graduatorie uniche: il principio affermato dalla Cassazione
Le sentenze della Corte di Cassazione (n. 4110/2007 e n. 19030/2007) stabiliscono che le graduatorie, ai fini della riserva ex L. 68/1999, vanno trattate come uniche, indipendentemente dalla divisione in fasce. Questo principio si applica:
- Alle Graduatorie ad esaurimento
- Alle graduatorie dei concorsi ordinari, incluse quelle con elenchi aggiuntivi
Il rispetto delle quote di riserva è vincolante: non si possono aggirare spostando l’assunzione nelle fasce senza riservisti.