Come specificato nella circolare MIM n. 157408 del 9 luglio 2025, la fase preliminare – detta “fase zero” (nota anche come bollettino zero) serve a stabilire se il docente è effettivamente nominabile, cioè se rientra nel contingente dei posti disponibili coerenti con le preferenze espresse. Se più candidati chiedono la conferma nella stessa scuola, l’ordine di priorità segue i criteri stabiliti dall’articolo 12 dell’OM 88/2024.
Conferma docente supplente su posto di sostegno, i chiarimenti degli Uffici Scolastici sui criteri adottati nel bollettino zero
Un’attenzione particolare riguarda i docenti specializzati in servizio su posto di sostegno in provincia diversa: la loro nominabilità è confermata se, al termine dell’elaborazione del sistema informativo, restano posti vacanti nello stesso grado di istruzione. Gli Uffici territoriali hanno fornito alcuni chiarimenti operativi.
- l’Ufficio territoriale di Campobasso ha precisato che “le operazioni di attribuzione delle nomine su richiesta di continuità didattica costituiscono un bollettino specifico che, in base alle disposizioni ministeriali (O.M. n. 88/2024 e D.M. n. 32/2025), deve essere elaborato e pubblicato in via prioritaria rispetto alle supplenze ordinarie. L’indicazione della continuità da parte del Dirigente scolastico, unitamente alla conferma resa dal docente nella domanda informatizzata, non comporta tuttavia l’automatica attribuzione dell’incarico sul medesimo alunno né la coincidenza con il numero di ore precedentemente ricoperto. E difatti, la partecipazione alle fasi di conferma è subordinata alla verifica da parte del Sistema dell’effettiva nominabilità dell’aspirante docente. Tale verifica informatica concerne la possibilità di maturare un incarico sulla base dell’intero quadro delle disponibilità di posto presenti a sistema e per una qualsiasi classe di concorso per la quale l’aspirante risulta incluso in GPS e GAE e abbia fatto domanda, secondo le regole generali che sovraintendono le supplenze, tenuto conto anche delle riserve di legge. Può pertanto accadere che, pur in presenza di una richiesta di continuità, il docente non risulti nominabile nel “bollettino zero”. La continuità didattica viene dunque assicurata nei limiti delle ore concretamente disponibili, sempre nel rispetto delle regole vigenti che sovraintendono al conferimento delle supplenze.
- l’Ufficio Scolastico di Roma, invece, ha sottolineato che “può verificarsi che il docente, risultato nominabile al termine del “Turno zero”, non sia confermabile per indisponibilità di posti nell’a. s. 2025/2026 presso la sede di servizio dell’a. s. 2024/2025. La conferma, infatti, può essere assicurata solo nei limiti dei posti e delle ore effettivamente disponibili, anche tenuto conto delle preferenze di contratto (31 agosto, 30 giugno posto intero, spezzone) espresse in domanda, nell’apposita sezione sulla continuità. Resta inteso, dunque, che il candidato richiedente la conferma esclusivamente su posto al 31 agosto, è considerato rinunciatario rispetto a posti al 30 giugno, eventualmente disponibili presso la sede ove è stata richiesta la continuità didattica”.
Supplenze sostegno 2025/26: la conferma del posto in relazione all’immissione in ruolo
È importante chiarire che la disponibilità alla conferma non preclude l’immissione in ruolo: il docente che ha manifestato la propria disponibilità alla conferma sul posto di sostegno non subisce alcuna penalizzazione nel caso in cui partecipi con successo alle procedure di immissione in ruolo previste per l’anno scolastico 2025/26, articolate in più fasi. Le operazioni di conferma avvengono in un momento successivo rispetto alle nomine a tempo indeterminato. Per i concorsi PNRR, ad esempio, alcune cattedre vengono accantonate proprio per consentire le assunzioni entro il 31 dicembre. In buona sostanza, ciò significa che l’accettazione di un contratto a tempo indeterminato non comporta alcuna sanzione né penalizzazione, anche qualora il docente avesse in precedenza dichiarato la disponibilità alla conferma su sostegno.