La ricostruzione di carriera è un passaggio fondamentale per docenti e ATA che hanno prestato anni di servizio da supplenti prima dell’immissione in ruolo. Con la legge n. 103/23, che ha convertito il decreto 69/2023, sono state introdotte nuove disposizioni per uniformare il sistema italiano alle indicazioni europee e alle sentenze della Corte di Giustizia dell’UE.
A cosa serve la ricostruzione di carriera
La ricostruzione di carriera consente a chi entra in ruolo dopo anni di supplenze di vedersi riconosciuto il servizio pre-ruolo, con effetti diretti sulla fascia stipendiale e quindi sulla retribuzione. Il sistema distingue tra chi è stato immesso in ruolo prima e dopo l’anno scolastico 2023/2024:
| Periodo di immissione in ruolo | Servizio riconosciuto | Condizioni |
|---|---|---|
| Prima del 2023/2024 | 4 anni + 2/3 del resto | Ogni anno valido con almeno 180 giorni o dal 1° febbraio fino agli scrutini |
| Dal 2023/2024 | Servizio interamente riconosciuto (365 giorni) | Riconoscimento pieno del pre-ruolo |
Come e quando presentare la domanda
Il personale scolastico confermato in ruolo dal 1° settembre 2025, dopo aver superato l’anno di formazione e prova, dovrà presentare domanda di ricostruzione carriera entro il 31 dicembre 2025 tramite il portale POLIS. Per procedere sarà necessario:
- accedere con SPID o CIE;
- verificare i propri dati anagrafici;
- compilare la sezione “richiesta di ricostruzione carriera”;
- allegare la documentazione relativa al servizio prestato.
Servizi validi per i docenti
Al personale docente vengono riconosciuti i seguenti periodi di servizio:
- attività svolta presso scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero;
- servizio in educandati femminili statali;
- insegnamento in scuole primarie statali o parificate, scuole popolari, sussidiate o all’estero;
- servizio nelle scuole materne statali o comunali;
- incarichi come docente o assistente straordinario presso università;
- servizio militare di leva o servizio civile sostitutivo.
Servizi validi per il personale ATA
Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario vengono riconosciuti:
- il servizio non di ruolo prestato nelle scuole statali;
- il servizio di ruolo nella carriera immediatamente inferiore, per la metà della durata;
- il servizio militare di leva o civile sostitutivo.
Esclusione del servizio nelle scuole paritarie
Che dire del servizio prestato nelle scuole paritarie? Con la sentenza del 4 settembre 2025, la Corte di Giustizia europea ha confermato la legittimità della normativa italiana (art. 485 del D.Lgs. 297/1994), stabilendo che tale servizio non è valido ai fini della ricostruzione di carriera.
