Il trattamento economico dei docenti di scuola secondaria è differenziato in base al titolo di studio posseduto, con un divario retributivo tra docenti laureati e docenti diplomati. Questa distinzione si applica anche ai docenti di sostegno in ruolo, creando dubbi per chi ha conseguito la laurea in un momento diverso dall’accesso al percorso abilitante. Una lettrice, assunta a tempo indeterminato nel 2024 su posto di sostegno (ADSS) tramite il concorso PNRR, ha avuto accesso al TFA con il diploma. Nonostante sia in possesso di una laurea magistrale in Psicologia, non avendo i CFU completi per la specifica classe di concorso, si chiede come poter far valere il titolo accademico, che le permetterebbe di ottenere uno stipendio più alto, anche a seguito della novità del 2024 che ha permesso di indicare la laurea in fase di immissione in ruolo. Vediamo come la normativa affronta la questione.
Stipendio docenti di sostegno: come ottenere la retribuzione da laureato dopo il ruolo 2024?
La lettrice chiede: Nel 2024 ho vinto il concorso PNRR e dal 01/09/2024 ho un contratto a tempo indeterminato come docente di sostegno (classe di concorso: ADSS) diplomata. La novità del 2024 è stata la seguente: i docenti con laurea, che hanno effettuato l’accesso al tfa con il diploma, nella procedura di informatizzazione nomine in ruolo, potevano indicare la laurea. Io ho indicato il diploma in quanto la mia laurea magistrale in psicologia cognitiva applicata non ha tutti i cfu per la rispettiva classe di concorso (A18), ma ai fini stipendiali potevo indicare la laurea? Come posso rettificare la questione e ricevere uno stipendio da laureata? Risponde alla domanda l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
Le differenze retributive tra diplomati e laureati di sostegno
È noto che le tabelle stipendiali allegate al CCNL vigente prevedono un trattamento retributivo differente per i docenti laureati di scuola secondaria e i docenti diplomati di scuola secondaria. Per questi ultimi, come si evince dalle sotto indicate tabelle, il trattamento stipendiale è inferiore.
La retribuzione degli insegnanti di sostegno fino all’a.s. 2023/24
Questa differenza retributiva vale anche per gli insegnanti di sostegno e ciò anche se il docente aveva conseguito la laurea dopo l’iscrizione al TFA a cui aveva accesso con il diploma.
Invero, come abbiamo ripetutamente affermato rispondendo in passato ai numerosi quesiti che ci venivano posti dai lettori su questa stessa questione, “il docente di sostegno riceve il trattamento retributivo spettante in base al titolo di accesso alla classe di concorso che gli ha consentito la partecipazione al TFA sostegno”, sicché i docenti di sostegno che avevano avuto accesso al TFA con il diploma (anche se successivamente avevano conseguito la laurea) percepivano comunque una retribuzione più bassa rispetto ai colleghi di sostegno che avevano utilizzato la laurea come titolo di accesso al TFA. Questo fino all’a.s. 2023/24.
Le novità a partire dall’a.s. 2024/25
Tuttavia, come correttamente affermato dalla nostra lettrice, con le immissioni in ruolo dell’a.s. 2024/25, le cose sono notevolmente cambiate e, in occasione della fase II delle immissioni in ruolo su posti di sostegno a posto di sostegno (ossia in occasione della scelta della scuola all’interno della provincia di assegnazione), al candidato è stata data la possibilità di indicare il titolo di studio attualmente posseduto.
In tal modo si è consentito al docente laureato, che ha avuto accesso al TFA con il diploma di utilizzare come titolo di accesso in occasione delle immissioni in ruolo su posti di sostegno, la laurea conseguita successivamente all’iscrizione al TFA.
Le conseguenze sul trattamento economico
Ciò determina ricadute importanti a livello di inquadramento contrattuale e di retribuzione, atteso che il docente di sostegno, anche se ha avuto accesso al TFA con il diploma, indicando la laurea come titolo di accesso in occasione dell’immissione in ruolo, verrà inquadrato come docente laureato di scuola secondaria e percepirà lo stipendio più elevato che le tabelle stipendiali allegate al CCNL stabiliscono per i docenti laureati di scuola secondaria.
In un comunicato la CISL Scuola ha chiarito che “Tale criterio si applica anche per coloro che, privi di abilitazione, fossero già stati assunti in ruolo su posto di sostegno. In caso di procedure d’ufficio, il candidato sarà considerato come diplomato”.
Alla luce di quanto si è sin qui detto, la nostra lettrice, per poter ottenere lo stesso stipendio percepito dai docenti laureati, così come previsto dalle vigenti tabelle stipendiali, dovrà conseguire una laurea che costituisca titolo di accesso alla scuola secondaria di secondo grado.
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