La ricostruzione di carriera è uno degli istituti più importanti per il personale docente e ATA di ruolo. Cconsente di ottenere il riconoscimento dei periodi di servizio pre-ruolo ai fini economici e giuridici. Attraverso questa procedura, infatti, viene ricalcolata l’anzianità di servizio, determinando il corretto inquadramento negli scaglioni stipendiali previsti dal contratto collettivo. Si tratta di un passaggio fondamentale per chi ha prestato servizio per diversi anni con contratti a tempo determinato e desidera vedere valorizzata la propria esperienza ai fini della progressione di carriera. Tuttavia, è essenziale conoscere tempi, modalità di presentazione e conseguenze del mancato invio della domanda, per evitare ritardi o la perdita di somme economiche spettanti. Nel nostro video su YouTube con l’Avvocato Maria Rosaria Altieri, approfondiamo alcune informazioni utili.

Quali i tempi per la presentazione della domanda di ricostruzione della carriera?

In linea generale, la ricostruzione di carriera è un istituto che consente al personale docente ed ATA, di ottenere il computo del periodo di servizio preruolo successivamente all’immissione in ruolo, al fine di progredire negli scaglioni stipendiali, che oggi, dopo l’entrata in vigore del CCNL 2011, sono 6:

  • 0-8 anni,
  • 9-14,
  • 15-20,
  • 21-27,
  • 28-34
  • oltre 35 anni.

Quanto ai tempi, la domanda va presentata ogni anno tra il 1° settembre e il 31 dicembre e va presentata no line attraverso il portale Istanze on line, accedendo all’apposita sezione relativa alla richiesta di ricostruzione di carriera. La domanda può essere presentata da coloro che hanno ottenuto la conferma in ruolo, anche a seguito di passaggio di ruolo o passaggio di profilo. Quindi coloro che hanno ottenuto il contratto finalizzato al ruolo, dovranno attendere l’immissione in ruolo e presentare la domanda dopo il superamento dell’anno di prova.

Ad oggi la normativa esclude la ricostruzione di carriera unicamente per i docenti di scuola materna che ottengono il passaggio nella scuola secondaria. Come tutte le istanze che si presentano alla PA, la scuola ha 30 giorni per fare il decreto, ma succede molto raramente. La L. n. 107/2015, inoltre, prevede che la scuola comunichi al MEF il decreto entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla domanda, ma si tratta di un termine ordinatorio e non perentorio ed infatti, anche queto termine, spesso non viene rispettato.

Cosa succede se la domanda non viene presentata entro i termini?

Non succede nulla. Potrà essere ripresentata il successivo anno nel periodo che va tra il 1° settembre e il 31 dicembre, senza limiti di tempo. Infatti, la Corte di Cassazione con una storica sentenza del 2020 ha chiarito che il diritto alla ricostruzione di carriera non si prescrive mai essendo la dimensione temporale del rapporto di lavoro, presupposto di fatto di specifici diritti. Questo orientamento è stato poi recepito dalla Circolare MEF n. 28 del 02/12/2021.

Ciò che si prescrive sono gli arretrati, per cui salvo che il docente non abbia compiuto atti interruttivi, ad esempio inviando alla scuola una diffida a provvedere all’emanazione del decreto con effetti interruttivi della prescrizione, spettano unicamente gli arretrati stipendiali maturati negli ultimi 5 anni. L’Avvocato consiglia, quindi, di attivarsi sempre nell’invio di una diffida per evitare di perdere somme anche importanti.