I Tribunali di Verbania e Nocera Inferiore hanno accolto i ricorsi di due docenti precari, riconoscendo l’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato nel settore scolastico e condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 131/2024, convertito nella legge 166/2024. Le decisioni, ottenute dallo studio legale Esposito & Santonicola, rientrano tra le prime applicazioni del nuovo regime indennitario forfettizzato introdotto nel 2024, che disciplina in modo puntuale la tutela economica spettante ai docenti vittime di abuso contrattuale oltre la soglia dei 36 mesi di servizio. Le sentenze si inseriscono nel consolidato orientamento europeo e nazionale in materia di precariato scolastico, ribadendo che la reiterazione dei contratti oltre i limiti consentiti comporta il diritto a un’indennità compresa tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR.
Reiterazione oltre 36 mesi: cosa hanno stabilito i Tribunali
Le due vicende giudiziarie relative al risarcimento abuso contratti a termine, riguardano docenti che avevano prestato servizio con una successione di contratti di supplenza ben oltre il limite dei 36 mesi, soglia individuata dalla giurisprudenza in attuazione della Direttiva 1999/70/CE.
Tribunale di Verbania
Il docente ricorrente aveva lavorato dal 2013 al 2025 attraverso 12 contratti a termine, per un totale di 120 mesi. Il Giudice del lavoro ha:
- accertato l’abuso a partire dal superamento della soglia dei 36 mesi;
- riconosciuto l’utilizzo continuativo presso il medesimo istituto e per la stessa tipologia di posto;
- liquidato 8 mensilità dell’ultima retribuzione utile per il TFR.
Tribunale di Nocera Inferiore
La docente aveva prestato servizio dal 2017 al 2025 per 64 mesi complessivi. Il Tribunale ha:
- richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (tra cui la sentenza Mascolo);
- applicato il nuovo art. 36, comma 5;
- riconosciuto 5 mensilità a titolo risarcitorio, per un totale di 8.074,55 euro, oltre interessi legali.
Le pronunce confermano che la reiterazione di supplenze su posti vacanti e disponibili integra abuso quando risponde a esigenze strutturali e non temporanee.
Nuovo art. 36 D.Lgs. 165/2001: come funziona il risarcimento per i docenti precari
Il punto centrale delle decisioni a favore dei precari della scuola è l’applicazione del nuovo testo dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, riformulato dall’art. 12 del D.L. 131/2024. La norma prevede che, in caso di abuso nella successione di contratti a termine, il giudice liquidi un’indennità :
- minimo 4 mensilitÃ
- massimo 24 mensilitÃ
- calcolate sull’ultima retribuzione utile per il TFR
- valutando numero dei contratti e durata complessiva del rapporto
Resta salva la possibilità per il lavoratore di dimostrare un maggior danno. Le sentenze evidenziano che l’indennità ha natura:
- adeguata
- dissuasiva
- equivalente alle tutele del settore privato
e risulta conforme ai principi della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che impone agli Stati membri misure effettive contro l’abuso del lavoro a termine nel pubblico impiego.
Abuso contratti a termine scuola 2026
| Elemento | Contenuto |
|---|---|
| Normativa applicata | Art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001 (modificato da D.L. 131/2024) |
| Soglia abuso | Oltre 36 mesi di contratti a termine |
| Tribunali coinvolti | Verbania – Nocera Inferiore |
| Risarcimento previsto | Da 4 a 24 mensilità |
| Caso Verbania | 120 mesi – 8 mensilità riconosciute |
| Caso Nocera | 64 mesi – 5 mensilità (8.074,55 €) |
| Fondamento UE | Direttiva 1999/70/CE e giurisprudenza CGUE |