Un decreto presidenziale del TAR Lazio ha sospeso il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva negato il riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Il docente coinvolto — titolare di supplenza annuale su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado — può proseguire il suo incarico fino alla prossima camera di consiglio collegiale. Una vicenda che riguarda molti insegnanti italiani con formazione estera per il sostegno e che si inserisce in un quadro giurisprudenziale sempre più chiaro.

Titolo spagnolo negato, depennamento dalle GPS e ricorso al TAR

Docente con titiolo estero: il percorso formativo era stato svolto presso un ateneo spagnolo e comprendeva insegnamenti teorici, laboratori e tirocinio pratico, con ammissione selettiva e valutazione finale di eccellenza. Il programma copriva discipline previste dall’Allegato B del Decreto ministeriale del 30 settembre 2011: psicologia dello sviluppo, educazione speciale, pedagogia dell’inclusione, didattica metacognitiva e cooperativa, legislazione scolastica sull’integrazione.

Dopo aver presentato istanza di riconoscimento ai sensi dell’articolo 13 della Direttiva 2005/36/CE, il docente era stato inserito nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2024/2026, prima fascia, classe di concorso ADSS, con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento.

Il Ministero ha però emesso un provvedimento di diniego senza aver prima comunicato il preavviso di rigetto previsto dall’articolo 10-bis della Legge 241/1990, senza attivare il soccorso istruttorio e senza valutare la documentazione integrativa trasmessa via PEC appena otto giorni prima. A seguito del diniego, l’Ufficio Scolastico Regionale aveva avviato il procedimento di depennamento dalle GPS, con la conseguente risoluzione del contratto in corso.

Le ragioni del ricorso: cinque motivi di illegittimità

Lo Studio Legale Esposito-Santonicola ha presentato ricorso articolato in cinque motivi distinti. Oltre alla violazione delle garanzie procedimentali, il cuore dell’impugnazione riguarda la mancata applicazione degli articoli 13 e 14 della Direttiva 2005/36/CE e dei principi fissati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 18-22 del dicembre 2022.

Quelle pronunce stabiliscono con chiarezza che il Ministero è tenuto a condurre una comparazione analitica e concreta tra le competenze attestate dal titolo estero e quelle richieste dalla normativa italiana. Se emergono differenze sostanziali, deve prevedere misure compensative proporzionate — prova attitudinale o tirocinio di adattamento a scelta del richiedente — non un rifiuto netto.

Il ricorso ha inoltre richiamato la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 20 novembre 2025 (cause riunite C-340/24 e C-442/24), che ribadisce la libertà degli Stati membri di valorizzare i titoli esteri nell’ambito delle procedure di valutazione comparativa. Ed è stato evidenziato un elemento di palese contraddizione: il medesimo Ministero che nega il riconoscimento ha ammesso i titolari di analoga formazione estera ai percorsi abbreviati INDIRE previsti dal Decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025.

Motivo del ricorsoNorma violata
Omesso preavviso di rigettoArt. 10-bis, L. 241/1990
Mancata attivazione del soccorso istruttorioArt. 6, comma 1, lett. b), L. 241/1990
Assenza di comparazione analiticaArtt. 13-14 Direttiva 2005/36/CE
Mancata previsione di misure compensativeArt. 22, D.Lgs. 206/2007
Contraddittorietà con ammissione ai percorsi INDIRED.I. n. 77/2025; D.L. 71/2024 conv. L. 106/2024

La decisione del TAR: sospensione cautelare e tutela del posto

La Presidente della Sezione Quarta Bis del TAR Lazio, Dott.ssa Pierina Biancofiore, ha accolto l’istanza cautelare monocratica ex articolo 56 del Codice del processo amministrativo, disponendo la sospensione del diniego fino alla camera di consiglio collegiale. Il decreto ha valorizzato il pregiudizio concreto subito dal docente — contratto a tempo determinato su posto di sostegno in corso fino al 30 giugno 2026 — e ha sottolineato come la misura sia reversibile e non pregiudizievole per l’Amministrazione.

La pronuncia si allinea a un filone ormai consolidato della stessa sezione: le sentenze nn. 638/2026, 4725/2026 e 4722/2026 hanno già annullato analoghi dinieghi, imponendo al Ministero di riesaminare le istanze alla luce dei principi europei e della giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria. Per i docenti nella stessa situazione, il messaggio è quindi chiaro. La tutela giurisdizionale è pienamente praticabile anche in via d’urgenza, con la possibilità di ottenere la sospensione del provvedimento lesivo e la conservazione del posto in graduatoria e in servizio nelle more del giudizio di merito.