Ennesima batosta per l’Italia. Al centro ancora una volta l’abuso dei contratti a termine. La Corte di Giustizia Europea ha condannato il nostro Paese ritenendo le modalità di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) in contrasto col diritto dell’Unione Europea. Per i giudici di Lussemburgo il reiterato ricorso a contratti a termine non fa altro che incentivare il precariato. Di seguito i dettagli.

Importante sentenza della Corte di Giustizia UE sull’abuso dei contratti a termine del personale ATA

Con sentenza pronunciata il 13 maggio 2026 nella causa C-155/25, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha accolto il ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana in materia di utilizzo reiterato dei contratti a tempo determinato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) impiegato presso le istituzioni scolastiche statali. La Corte ha dichiarato che lo Stato italiano ha violato gli obblighi derivanti dalla clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, non avendo introdotto misure idonee a prevenire e contrastare l’abuso derivante dalla successione di contratti a termine.

Secondo la Commissione il sistema normativo italiano consente il rinnovo reiterato dei contratti a termine, non prevede strumenti effettivi di prevenzione dell’abuso e utilizza il lavoro precario per soddisfare esigenze strutturali e permanenti del servizio scolastico. La sentenza della Corte di Giustizia Europea nell’accogliere il ricorso stabilisce alcuni principi fondamentali, ribadendo che la clausola 5 dell’accordo quadro impone agli Stati membri l’obbligo di introdurre almeno una delle seguenti misure:

  • ragioni obiettive che giustifichino il rinnovo dei contratti a termine;
  • limiti alla durata massima complessiva dei rapporti;
  • limiti al numero dei rinnovi.

La Corte ha precisato inoltre che tali misure devono essere effettive, vincolanti e idonee a prevenire concretamente l’abuso della precarizzazione lavorativa.

Uno dei profili maggiormente censurati riguarda l’assenza, nell’ordinamento italiano, di limiti effettivi sia alla durata massima dei contratti sia al numero delle proroghe o dei rinnovi.

La Corte ha osservato che il limite dei 36 mesi introdotto nel 2015 era stato successivamente abrogato nel 2018; le norme generali previste per il pubblico impiego non si applicano al personale ATA della scuola statale; il sistema attualmente vigente consente, di fatto, la reiterazione indefinita dei rapporti a termine. In pratica secondo la Corte, tale situazione determina un rischio concreto di abuso incompatibile con il diritto dell’Unione europea.

Il punto focale sta nelle criticità rilevate in seno alle procedure di stabilizzazione. Particolare rilievo assume il passaggio della sentenza relativo ai meccanismi di accesso ai ruoli del personale ATA. Al riguardo il Governo italiano aveva sostenuto che:

  • il sistema dei concorsi costituisce uno strumento di stabilizzazione;
  • l’esperienza maturata attraverso i contratti a termine favorisce l’immissione in ruolo.

La Corte ha tuttavia rilevato che la partecipazione ai concorsi richiede almeno 2 anni di servizio precario, i concorsi non sono banditi con cadenza certa e prevedibile e inoltre il loro svolgimento dipende da vincoli finanziari e disponibilità di organico. Secondo i giudici europei, tali elementi non prevengono l’abuso ma, al contrario, rischiano di incentivare il protrarsi del precariato. La Corte afferma infatti che subordinare l’accesso alla stabilizzazione ad un periodo minimo di lavoro precario aumenta il rischio di utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato.

Un altro punto su cui porre l’attenzione è l’insufficienza delle ‘ragioni obiettive’. La Repubblica italiana aveva inoltre sostenuto che il ricorso ai contratti a termine sarebbe giustificato:

  • dalle esigenze di flessibilità del sistema scolastico;
  • dalla variabilità del numero degli studenti;
  • dalla necessità di adeguare il personale ATA alle esigenze organizzative delle scuole.

La Corte riconosce che esigenze di flessibilità possono, in astratto, costituire “ragioni obiettive”. Tuttavia, nel caso concreto la normativa italiana non individua criteri chiari e trasparenti; i posti coperti mediante supplenze risultano spesso vacanti e disponibili in modo stabile; il sistema viene utilizzato per soddisfare esigenze permanenti e durevoli. La sentenza sottolinea quindi che il ricorso sistematico ai contratti a termine non può essere utilizzato per supplire a carenze strutturali di organico.

La decisione si pone in linea di continuità con i principi già affermati dalla Corte di giustizia nella sentenza “Mascolo” del 26 novembre 2014, relativa al precariato scolastico. La Corte ribadisce infatti che il contratto a tempo indeterminato rappresenta la forma comune del rapporto di lavoro, mentre il lavoro a termine può essere utilizzato esclusivamente per esigenze temporanee reali; gli Stati membri devono dunque predisporre strumenti effettivi di prevenzione dell’abuso.

Effetti della sentenza

La pronuncia in oggetto non comporta la stabilizzazione automatica del personale ATA interessato e non determina automaticamente la conversione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato. Tuttavia, la decisione assume particolare rilevanza nell’ambito del contenzioso nazionale in materia di precariato scolastico nonchè ai fini dell’eventuale riconoscimento del risarcimento del danno. Ne deriva inoltre la necessità di adeguamento della normativa italiana ai principi europei.

La sentenza potrà inoltre incidere sulle future procedure di reclutamento del personale ATA, sull’organizzazione dei concorsi e sulle eventuali iniziative legislative finalizzate alla stabilizzazione del personale precario.

Ne segue che l’Italia dovrà adeguarsi a quanto statuito dall’UE nell’odierna sentenza rivoluzionaria. La Corte ha infatti evidenziato che l’Italia dovrà adottare misure idonee a:

  • prevenire il rinnovo abusivo dei contratti a termine;
  • garantire criteri trasparenti e prevedibili di reclutamento;
  • assicurare la conformità del sistema scolastico nazionale al diritto dell’Unione europea.

In assenza di adeguamento, la Commissione europea potrà avviare ulteriori procedure nei confronti dello Stato italiano, anche ai fini dell’applicazione di sanzioni economiche.

Conclusioni

La sentenza del 13 maggio 2026 rappresenta un passaggio di particolare rilievo nel quadro della disciplina europea sul lavoro a tempo determinato nel settore scolastico.

La Corte di giustizia ha accertato l’esistenza di un utilizzo non conforme dei contratti a termine nei confronti del personale ATA supplente, riaffermando il principio secondo cui il ricorso alla precarietà lavorativa non può costituire modalità ordinaria di copertura di esigenze permanenti della pubblica amministrazione. La decisione impone pertanto una riflessione complessiva sulle modalità di reclutamento e gestione del personale ATA nelle istituzioni scolastiche statali, alla luce dei principi di tutela del lavoro sanciti dall’ordinamento europeo.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30799/2025, ha ribadito un principio di particolare rilievo nel contenzioso sul precariato scolastico: la successiva stabilizzazione del lavoratore non cancella automaticamente il danno derivante dall’abuso nella reiterazione dei contratti a tempo determinato. Secondo la Suprema Corte il superamento del limite dei 36 mesi di servizio a termine integra una situazione di abuso, il lavoratore conserva il diritto al risarcimento del danno anche nel caso in cui venga successivamente immesso in ruolo e la partecipazione a procedure concorsuali, comprese quelle riservate o agevolate, non costituisce di per sé una misura sufficiente ad eliminare le conseguenze dell’illegittima precarizzazione.

La decisione si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale nazionale ed europeo sviluppatosi a seguito della Mascolo e a. e delle successive pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di abuso dei contratti a termine nel settore scolastico. La Corte di Cassazione ha evidenziato che il danno da abuso deriva dalla reiterazione illegittima dei rapporti a termine, e tale danno si produce nel periodo di precarizzazione; inoltre la successiva assunzione a tempo indeterminato rappresenta un fatto successivo che non estingue automaticamente il pregiudizio già maturato.

La pronuncia assume particolare importanza anche alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2026 nella causa Commissione europea c. Repubblica italiana (C-155/25), che ha accertato l’inadempimento dello Stato italiano per l’assenza di misure efficaci di prevenzione dell’abuso dei contratti a termine del personale ATA.

Le due decisioni, lette congiuntamente, rafforzano alcuni principi fondamentali:

  • la precarizzazione non può essere utilizzata come modalità ordinaria di reclutamento;
  • le esigenze permanenti della pubblica amministrazione devono essere coperte mediante rapporti stabili;
  • la stabilizzazione successiva non elimina automaticamente il diritto alla tutela risarcitoria;
  • gli Stati membri devono predisporre strumenti effettivi di prevenzione e sanzione dell’abuso.

Sul piano pratico, la sentenza n. 30799/2025 potrà incidere sui giudizi promossi dal personale scolastico precario; sulle richieste di risarcimento per abuso della reiterazione contrattuale; sull’interpretazione delle misure di stabilizzazione adottate dalla pubblica amministrazione.