Centoundici mesi di supplenze consecutive, nessuna immissione in ruolo, e alla fine una condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di 21.528,74 euro. Il Tribunale ordinario di Asti, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso di una docente della scuola statale destinataria di una lunga catena di contratti a tempo determinato, applicando per la prima volta nella giurisdizione piemontese il rinnovato impianto sanzionatorio introdotto dall’art. 12 del D.L. 16 settembre 2024, n. 131. La sentenza, firmata dalla dott.ssa Giovanna Manzoni, si inserisce in un filone giurisprudenziale in rapida espansione — con pronunce analoghe già emesse dai Tribunali di Verbania, Nocera Inferiore, Parma e Ivrea — e si candida a diventare un punto di riferimento per le migliaia di docenti e unità di personale ATA che hanno accumulato anni di precariato senza ottenere né stabilizzazione né alcun ristoro economico.
Precari: 101 mesi di reiterazione abusiva su posti vacanti
La vicenda processuale ha origine da una situazione che, nei suoi tratti essenziali, è comune a un numero molto elevato di lavoratori della scuola statale. La docente ricorrente, assistita dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha prestato servizio con incarichi annuali su organico di diritto dall’anno scolastico 2016/2017 al 2022/2023, e con supplenze su organico di fatto con scadenza al 30 giugno per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, sempre per la medesima materia e nel medesimo istituto. Il periodo complessivo, computato a partire dal 10 luglio 2001 — dies a quo individuato dalla Suprema Corte come riferimento temporale per la rilevanza dell’abuso — ammonta a centouno mesi, senza che alla scadenza dell’ultimo contratto sia intervenuta alcuna immissione in ruolo.
Il Ministero, costituitosi in giudizio, aveva contestato la fondatezza della domanda invocando la specialità della disciplina di reclutamento del personale scolastico prevista dall’art. 4 della legge 124 del 1999. L’eccezione è stata respinta dal giudicante, che ha riconosciuto il profilo di illegittimità eurounitaria della reiterazione e ha condannato l’Amministrazione al pagamento dell’indennità risarcitoria, oltre interessi legali e spese di lite.
DL 131/2024: indennizzo da 4 a 24 mensilità e griglia progressiva
Il punto di maggiore interesse della pronuncia risiede nell’applicazione del nuovo art. 36, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, nella formulazione introdotta dall’art. 12 del D.L. 131/2024. La norma ha riformulato l’impianto sanzionatorio per l’abuso del termine nel pubblico impiego, introducendo una forbice risarcitoria che oscilla tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, in luogo del precedente intervallo compreso tra due mensilità e mezza e dodici mensilità.
Il giudice di Asti ha ritenuto la norma applicabile ratione temporis anche alle fattispecie di abuso consumatesi prima del 16 settembre 2024, in linea con quanto già affermato dalla Corte d’Appello di Torino con la sentenza n. 12 del 2025: i nuovi parametri, in quanto criteri legali di liquidazione del danno e non elementi costitutivi della fattispecie, si rivolgono al giudice delimitandone la discrezionalità e non incidono retroattivamente sui diritti già maturati.
Per la quantificazione dell’indennizzo, il Tribunale ha elaborato una griglia progressiva che costituisce la parte più originale della pronuncia dal punto di vista tecnico:
| Periodo di reiterazione | Criterio liquidatorio | Mensilità riconosciute |
|---|---|---|
| Fino al 36° mese | Soglia minima, non risarcibile | — |
| Dal 37° al 102° mese (6 anni) | 0,5 mensilità ogni 6 mesi di abuso | 6,00 |
| Dal 103° mese in avanti | 1 mensilità ogni 6 mesi di abuso | 4,83 |
| Totale riconosciuto | Nel rispetto del limite 4-24 mensilità | 10,83 mensilità |
| Importo liquidato | 1.987,88 € × 10,83 | € 21.528,74 |
L’impostazione premia sul piano sanzionatorio la durata dell’abuso: più la reiterazione si prolunga nel tempo, maggiore è il peso economico di ogni semestre aggiuntivo. Un approccio che il D.L. 131/2024 suggerisce espressamente, indicando al giudice di avere riguardo alla gravità della violazione in rapporto al numero di contratti in successione e alla durata complessiva del rapporto.
Il criterio liquidatorio adottato: una metodologia replicabile
“Particolarmente apprezzabile — osservano gli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola — è la metodologia liquidatoria adottata dal giudicante, che vincola il quantum risarcitorio non già a parametri forfettari indifferenziati, bensì a una griglia progressiva che premia, sul piano sanzionatorio, la maggiore durata dell’abuso e il maggior numero di contratti reiterati. Tale approccio appare pienamente conforme all’indicazione normativa, la quale suggerisce al giudice di avere riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione e alla durata complessiva del rapporto.”
