Nel sistema scolastico italiano, il diritto al lavoro delle persone con disabilità è tutelato da una norma che compie quasi trent’anni ma continua a generare dubbi applicativi, soprattutto in fase di aggiornamento delle graduatorie. La Legge 12 marzo 1999, n. 68 prevede una riserva di posti per i lavoratori appartenenti alle categorie protette, e in ambito scolastico trova applicazione nelle procedure di conferimento delle supplenze da GAE e GPS. La Circolare ministeriale n. 11814 del 6 maggio 2026 e l’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 confermano l’impianto normativo vigente, chiarendo in modo netto un perimetro che spesso viene frainteso: la riserva opera su GAE e GPS, ma non si estende alle graduatorie di istituto. Lo ha chiarito l’Avvocato Maria Rosaria Altieri nel suo webinar sulla circolare delle supplenze.

Chi ha diritto alla riserva Legge 68/99?

La Legge 68/1999, all’art. 3, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette. La legge distingue due gruppi: i lavoratori disabili, ai quali spetta il 7% dei posti, e le altre categorie, alle quali spetta l’1% dei posti.

Il caso più diffuso è quello degli invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46%, con contestuale iscrizione nelle liste del collocamento mirato ai sensi dell’art. 8 della stessa legge. Rientrano nella prima categoria anche gli invalidi del lavoro, gli invalidi di guerra, i non vedenti, i sordomuti e le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nella seconda categoria figurano invece orfani e vedove di caduti per servizio o per cause lavorative.

Ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera h) dell’OM 27 del 16 febbraio 2026, i candidati che intendono avvalersi di questo diritto devono dichiarare, in sede di aggiornamento delle GPS 2026/28, di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio. La dichiarazione deve essere ripresentata a ogni nuovo biennio, anche da chi era già inserito nelle graduatorie del biennio precedente: non opera alcun automatismo di riconoscimento tacito.

Come funziona la riserva: scavalcamento di posizione e limite del 50%

Se a livello provinciale le quote riservate non sono ancora sature, ai beneficiari della Legge 68/1999 spetta l’assunzione a prescindere dalla loro posizione in graduatoria, e ciò fino al limite massimo del 50% delle assunzioni complessivamente autorizzate. In termini pratici, questo significa che un aspirante con punteggio inferiore ma titolare della riserva può precedere nella nomina candidati con punteggio più alto, quando la quota del 7% o dell’1% risulta ancora scoperta.

La riserva garantisce che una quota percentuale delle assunzioni — sia di ruolo che a tempo determinato al 31 agosto o al 30 giugno — sia destinata alle categorie protette. Si applica alle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, ma non alle supplenze brevi da graduatorie di istituto.

Dove opera e dove no: il confine netto tra GAE, GPS e graduatorie di istituto

Il perimetro applicativo della riserva è definito in modo inequivocabile dalla normativa vigente. Il diritto opera nei confronti del personale docente ed educativo con invalidità pari o superiore al 46% iscritto nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti (le cosiddette graduatorie 24 mesi). Non si estende, invece, al personale iscritto esclusivamente nelle graduatorie di istituto.

Anche i docenti che abbiano svolto supplenze rimangono titolari della riserva: la temporanea occupazione non fa venir meno lo status di soggetto appartenente alle categorie protette, né il diritto alla tutela prevista dall’ordinamento. Sul punto è intervenuta la giurisprudenza, ritenendo contrario alla ratio della Legge 68/1999 escludere dalla riserva i docenti disabili che abbiano prestato servizio a tempo determinato.

Va distinta dalla riserva la precedenza nella scelta della sede prevista dalla Legge 104/1992, che opera su un piano diverso: non garantisce un posto, ma permette a chi è già in posizione utile per la nomina di scegliere la sede con priorità rispetto agli altri aspiranti. L’ambito di applicazione è analogo — supplenze annuali al 31 agosto e al 30 giugno — e anche il beneficio della Legge 104 deve essere dichiarato in fase di compilazione della domanda delle 150 sedi su POLIS, con l’indicazione del familiare assistito e del comune di residenza dello stesso.

Sul piano operativo, il beneficio della Legge 68/99 va indicato nella sezione apposita della domanda GPS durante la fase di aggiornamento, allegando la documentazione sanitaria aggiornata che attesti il grado di invalidità. La mancata indicazione nella domanda non è sanabile nelle fasi successive, e comporta la rinuncia al diritto per l’intero biennio di vigenza delle graduatorie.