Abilitazione docenti, con la pubblicazione del DPCM sulla riforma della formazione iniziale e del reclutamento docenti, l’accesso al ruolo potrà avvenire esclusivamente attraverso un concorso pubblico (su base regionale o interregionale) che verrà bandito annualmente. Solo fino al 31 dicembre 2024, i docenti in possesso di 24 CFU (a condizione che siano stati acquisiti entro il 31 ottobre 2022) potranno accedere al concorso.
Due opzioni per i docenti che possiedono i 24 CFU
Partecipazione al concorso
I docenti in possesso dei 24 CFU avranno a disposizione due diverse possibilità: la prima opzione è rappresentata, come detto poc’anzi, dalla partecipazione al concorso che verrà bandito nei prossimi giorni (si parla di metà ottobre). In caso di superamento del concorso, gli aspiranti al ruolo potranno intraprendere il percorso formativo che consentirà loro di ottenere i restanti 36 Crediti Formativi Universitari.
Accesso al percorso formativo per il conseguimento dei 36 CFU restanti
La seconda opzione, invece, è rappresentata dal completare direttamente il percorso formativo prima della partecipazione al concorso: in questo modo, potranno conseguire l’abilitazione e, successivamente, partecipare al concorso. Il docente potrà prendere in considerazione le due opzioni anche parallelamente, ovvero partecipare al prossimo concorso con i soli 24 CFU e, nel frattempo, frequentare il percorso abilitante (da 36 CFU) per ottenere l’abilitazione.
Per quanto riguarda il programma dei percorsi formativi da 36 CFU, la pubblicazione del DPCM ha ufficializzato la suddivisione dei CFU che è la seguente: 3 nelle discipline dell’area pedagogica, 13 di tirocinio diretto e indiretto, 3 nelle discipline dell’area linguistico digitale, 2 nelle metodologie didattiche (introduzione ai modelli di mediazione didattica per la scuola secondaria), 13 nella didattica della disciplina di riferimento e 2 nella disciplina relativa alla legislazione scolastica.
Modalità di svolgimento della prova finale
La prova finale del percorso universitario e accademico, come si legge nel testo del DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale, consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, che accertano l’acquisizione delle competenze professionali del profilo di cui all’allegato A del decreto. La prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale. La prova di cui al presente comma è finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell’attività svolta in gruppi-classe e nell’ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio nonché all’acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche.
Fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all’art. 3, comma 4 -bis , del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, la lezione simulata, su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti, è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.
Per i soggetti di cui all’art. 13, comma 2, del decreto legislativo, la prova scritta consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l’abilitazione. La commissione giudicatrice della prova finale è costituita da due professori delle università o docenti delle istituzioni AFAM appartenenti al consiglio didattico, di cui uno con funzione di presidente, nonché da un com ponente designato dall’USR e da un componente esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, individuabile anche tra i tutor. La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata. Con il superamento della prova finale è acquisita l’abilitazione all’insegnamento per la relativa classe di concorso.