Ogni anno, tra la conclusione delle operazioni di mobilità e l’avvio delle lezioni, le scuole affrontano uno dei passaggi organizzativi più delicati, quello relativo all’assegnazione dei docenti alle classi. È una fase che, inevitabilmente, non può far altro che suscitare domande tra gli insegnanti, soprattutto quando vengono modificate sezioni, plessi o incarichi rispetto all’anno precedente. Sebbene il dirigente scolastico sia il soggetto chiamato ad assumere la decisione finale, il suo “potere” presenta dei limiti: deve rispettare, infatti, delle precise disposizioni normative, oltre che seguire un iter ben definito, tenendo conto dei criteri approvati dagli organi collegiali.
Assegnazione dei docenti alle classi: chi decide e quali regole devono essere rispettate
L’assegnazione delle classi deve essere completata prima dell’inizio delle lezioni, così da consentire il regolare avvio dell’anno scolastico. Non c’è, comunque, una scadenza prefissata: nella prassi, le operazioni si svolgono nei primi giorni di settembre, quando il quadro del personale è ormai definito dopo immissioni in ruolo, mobilità, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e nomine dei supplenti. La competenza appartiene al dirigente scolastico, come previsto dall’articolo 25 del D.Lgs. 165/2001 e dall’articolo 396 del D.Lgs. 297/1994. Ciò non significa, tuttavia, che possa decidere liberamente. Il Testo Unico della scuola stabilisce, infatti, che l’assegnazione debba avvenire sulla base dei criteri generali deliberati dal Consiglio d’Istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei docenti. Anche la giurisprudenza ha ribadito che un provvedimento assunto ignorando questo percorso può risultare illegittimo. L’ordine delle operazioni è fondamentale:
- prima il Consiglio d’Istituto individua i criteri generali;
- successivamente il Collegio dei docenti formula le proprie proposte;
- infine il dirigente scolastico adotta il provvedimento definitivo.
Un’inversione di questo procedimento è già stata censurata dai giudici, che hanno annullato un’assegnazione ritenuta non conforme alla normativa. Il dirigente può anche discostarsi dai criteri deliberati dagli organi collegiali, ma solo se motiva puntualmente la propria decisione, dimostrando che la deroga risponde ad effettive esigenze organizzative o didattiche della scuola. In assenza di una motivazione adeguata, il provvedimento può essere impugnato dal docente interessato.
Continuità didattica, competenze e organizzazione: i criteri che orientano le assegnazioni
La normativa non impone un elenco tassativo di criteri, ma nella maggior parte degli istituti vengono considerati alcuni principi ormai consolidati. Tra questi assume particolare rilievo la continuità didattica, considerata un valore importante per gli studenti perché consente di mantenere lo stesso docente negli anni successivi quando le condizioni lo permettono. Accanto a questo elemento vengono valutate anche le competenze professionali degli insegnanti, l’esigenza di distribuire in modo equilibrato le classi più impegnative e le necessità organizzative dell’istituto, come la presenza di più plessi, il completamento delle cattedre, il part-time o la disponibilità dell’organico. Nessuno di questi aspetti prevale automaticamente sugli altri: il dirigente è chiamato a trovare un equilibrio complessivo nell’interesse del servizio scolastico.
La continuità didattica, inoltre, non rappresenta un diritto assoluto. Il dirigente può derogarvi quando sussistano delle motivazioni oggettive, ad esempio in caso di trasferimento del docente, congedo, part-time, rientro da assegnazione provvisoria o utilizzazione, riduzione dell’organico, accorpamento delle classi, gravi incompatibilità documentate oppure quando nuovi progetti richiedono competenze specifiche. Anche in questi casi, però, la decisione deve essere adeguatamente motivata.
Richieste dei docenti, classi terminali, potenziamento e plessi: cosa è consentito
L’insegnante può presentare al dirigente una richiesta per essere assegnato a una determinata classe, sezione o plesso. Si tratta, però, di una semplice preferenza, spesso indicata come “desiderata”, che non attribuisce alcun diritto a ottenere l’incarico richiesto. Il dirigente può accogliere o respingere la domanda valutandola insieme agli altri criteri organizzativi della scuola. Non esiste nemmeno un diritto ad insegnare stabilmente nelle classi prime oppure in quelle terminali. Il dirigente può concentrare determinati incarichi su docenti ritenuti più adatti, purché la scelta sia coerente con i criteri deliberati dalla scuola e non si traduca in assegnazioni sempre identiche e prive di giustificazione, situazione che potrebbe contrastare con il principio della rotazione.
La stessa discrezionalità riguarda il passaggio tra cattedra curricolare e potenziamento. La giurisprudenza ha riconosciuto la legittimità di tali assegnazioni, considerando l’organico dell’autonomia come un insieme unitario nel quale rientrano docenti curricolari, di sostegno e di potenziamento. Neppure l’anzianità di servizio attribuisce automaticamente una priorità nella scelta delle classi, salvo che tale criterio sia stato espressamente inserito tra quelli adottati dall’istituto. L’assegnazione non segue infatti le stesse regole della mobilità o delle graduatorie interne. Per quanto riguarda i plessi, il docente può essere chiamato a prestare servizio in più sedi appartenenti allo stesso istituto quando le esigenze organizzative lo richiedono. Rimangono ferme le tutele previste dalla legge 104/1992 per il personale che assiste un familiare con disabilità, mentre il dirigente deve comunque evitare spostamenti irragionevoli o difficoltà organizzative non giustificate. Anche il part-time può incidere sulla distribuzione delle classi, ma non attribuisce automaticamente il diritto a un determinato orario o a una specifica sezione.
Le particolarità per i docenti di sostegno e le modifiche durante l’anno scolastico
Le regole relative ai docenti di sostegno presentano alcune peculiarità. L’assegnazione deve essere coerente con il PEI e tener conto delle esigenze degli alunni con disabilità. In presenza della cessazione della certificazione, della rinuncia al sostegno o dell’inserimento di nuovi studenti con bisogni specifici, la continuità può venire meno. Analogamente, eventuali incompatibilità relazionali o la necessità di assegnare un docente con competenze specialistiche, come la conoscenza della LIS o del Braille, possono giustificare una diversa distribuzione delle classi. Nei casi ordinari, invece, continuano ad applicarsi gli stessi criteri previsti per gli altri insegnamenti.
Le assegnazioni possono essere modificate anche dopo l’inizio delle lezioni. Ciò accade, ad esempio, quando intervengono nomine tardive, variazioni dell’organico, arrivi di docenti in assegnazione provvisoria o altre esigenze sopravvenute. Anche in queste circostanze il dirigente può procedere a una nuova distribuzione delle classi, purché il provvedimento sia motivato e rispetti i criteri fissati dalla normativa e dagli organi collegiali. Infine, quando si verificano situazioni particolari, come la riorganizzazione delle discipline in un indirizzo di studio che mette in conflitto due diverse continuità didattiche, non esiste una soluzione automatica. Anche in questi casi sarà il dirigente scolastico, sulla base dei criteri deliberati dalla scuola, a individuare la soluzione ritenuta più adeguata.