Una recente ordinanza del Tribunale ordinario di Varese fa chiarezza su un tema che si ripropone a ogni apertura di anno scolastico: la differenza tra l’assegnazione temporanea prevista dall’articolo 42-bis del decreto legislativo 151/2001 e l’assegnazione provvisoria disciplinata dalla contrattazione integrativa scolastica. Secondo l’analisi degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, la pronuncia offre indicazioni operative utili a chi si vede opporre un diniego motivato in modo generico.
Assegnazione temporanea e provvisoria: due strumenti diversi
L’articolo 42-bis (Assegnazione temporanea) riguarda il genitore, dipendente pubblico compreso il personale della scuola, con figli fino a tre anni di età . L’assegnazione può essere richiesta anche in forma frazionata, per un periodo complessivo non superiore a tre anni, ed è subordinata alla disponibilità di un posto vacante di corrispondente posizione retributiva e all’assenso delle amministrazioni coinvolte. Dopo la modifica introdotta dalla legge 124/2015, un eventuale rifiuto deve essere motivato e limitato a casi eccezionali, con risposta da comunicare entro 30 giorni.
Il Tribunale di Varese ha chiarito che questo istituto non coincide con l’assegnazione provvisoria prevista dall’articolo 475 del decreto legislativo 297/1994, riferita a cattedre o posti disponibili per l’intero anno scolastico. I due strumenti hanno presupposti diversi anche sul piano soggettivo: l’assegnazione temporanea guarda ai figli fino a tre anni, mentre la precedenza contrattuale considera anche i figli che compiono sei anni nell’anno del trasferimento.
| Caratteristica | Assegnazione temporanea (art. 42-bis) | Assegnazione provvisoria (art. 475 D.Lgs. 297/1994) |
|---|---|---|
| Età dei figli | Fino a 3 anni | Fino a 6 anni compiuti nell’anno del movimento |
| Durata massima | 3 anni, anche frazionata | Un anno scolastico |
| Requisito del posto | Posto vacante e disponibile | Cattedre o posti disponibili per l’anno scolastico |
L’onere della prova ricade sull’Amministrazione
Un secondo elemento riguarda chi deve dimostrare l’esistenza di ostacoli alla richiesta. Per il Tribunale di Varese, è l’amministrazione scolastica a dover provare concretamente i casi eccezionali che giustificano un diniego, non essendo sufficienti motivazioni generiche o di carattere puramente organizzativo. Nel caso esaminato, né il silenzio dell’ufficio di provenienza né le motivazioni non circostanziate dell’ufficio di destinazione sono state ritenute idonee a dimostrare l’eccezionalità richiesta dalla norma.
Va inoltre ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza 99/2024, ha ampliato l’ambito territoriale della domanda: oggi l’assegnazione può essere richiesta non solo verso la provincia o regione di lavoro dell’altro genitore, ma anche verso quella in cui è fissata la residenza della famiglia.
Cosa conta come posto disponibile
Sul requisito del posto, il Tribunale ha accolto un’interpretazione ampia: proprio per la natura temporanea e frazionabile dell’assegnazione, possono rilevare non solo i posti privi di titolare, ma anche le disponibilità temporanee, comprese quelle destinate a contratti a tempo determinato fino al 30 giugno. Si tratta di un orientamento cautelare, non ancora una regola consolidata, ma un argomento che può essere utilizzato contro dinieghi basati su una nozione più rigida di vacanza.
Come richiedere una tutela urgente
Per ottenere una tutela rapida, lo strumento indicato è il ricorso d’urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile. Nel caso esaminato, il giudice ha ravvisato sia il fumus boni iuris, sulla base della ricostruzione normativa appena descritta, sia il periculum in mora, nel rischio che la figlia restasse priva della figura materna nei primi mesi di vita.
Restano però alcuni limiti da tenere presenti: l’ordinanza è un provvedimento cautelare, reclamabile al collegio, e non vincola altri giudizi né costituisce un orientamento nazionale consolidato; la norma, inoltre, non prevede un diritto automatico all’assegnazione, dovendo l’interesse familiare essere bilanciato con il buon andamento dell’amministrazione. Chi intende presentare la domanda farà bene a documentare con precisione l’età del figlio, il luogo di lavoro dell’altro genitore o la residenza della famiglia, la data della richiesta e le disponibilità di posto nella provincia o regione indicata.
