Supplenze docenti, è il terzo anno consecutivo che viene adottata la procedura informatizzata per il conferimento degli incarichi a tempo determinato, procedura che venne introdotta soprattutto a motivo delle restrizioni di carattere sanitario legate al Covid. La procedura, finita l’emergenza, è stata confermata e da più parti si continua ad invocare al ritorno alle convocazioni in presenza. Non sono mancate, infatti, le problematiche, per non parlare di errori veri e propri, in merito all’attribuzione degli incarichi di supplenza.
Conferimento supplenze, algoritmo o convocazioni in presenza?
L’algoritmo predisposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito non piace: più volte, è stato riscontrato come in talune circostanze non operi in maniera corretta, soprattutto per quanto riguarda gli aspiranti supplenti con punteggio superiore rispetto a colleghi posizionati più in basso in graduatoria. C’è chi invoca un ritorno alle convocazioni in presenza, anche se, a onor del vero, non si possono dimenticare situazioni complicate che, in alcuni casi, hanno addirittura richiesto l’intervento dei carabinieri.
Gli Uffici Scolastici ritengono che tra algoritmo e convocazioni in presenza non vi sia alcuna differenza ma è chiaro che la procedura informatizzata non funzioni a dovere soprattutto a motivo del fatto che gli aspiranti supplenti sono costretti a presentare la loro domanda con notevole anticipo, senza sapere quali saranno le effettive disponibilità dei posti. Sotto accusa il comma 10 dell’articolo 12 dell’Ordinanza Ministeriale N. 112/2022 dove si legge che ‘l’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento.
‘La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12’. A onor del vero, anche in occasione delle convocazioni in presenza, gli aspiranti supplenti che, in prima convocazione, non avevano accettato posti o spezzoni disponibili, non potevano poi partecipare alle fasi successive di attribuzione delle supplenze.
Perché si vuole ritornare alle convocazioni in presenza?
Il ritorno alle convocazioni in presenza viene invocato soprattutto perché, come si diceva prima, l’aspirante compila la domanda senza conoscere l’effettiva disponibilità dei posti. Di conseguenza, l’algoritmo viene avviato non tenendo conto di tutte le effettive disponibilità. In molti casi, finiscono per essere penalizzati soprattutto coloro che hanno il punteggio più alto e la posizione più alta in graduatoria.
Il fatto di non poter conoscere tutti i posti disponibili al primo turno dell’algoritmo finisce per pregiudicare il corretto funzionamento dell’algoritmo. Con le convocazioni in presenza, la situazione locale era più sotto controllo, in quanto gli aspiranti, prima di fare la loro scelta, avevano la possibilità di controllare l’effettiva disponibilità di quella determinata cattedra in modo tale che venisse comunicata all’Ufficio Scolastico.
La convocazione in presenza, inoltre, permetteva, in caso di rinuncia di un aspirante supplente, l’immediato reintegro della cattedra. Il nodo cruciale non è tanto quello di scegliere tra algoritmo e convocazioni in presenza, quanto quello di rendere note tutte le effettive disponibilità dei posti già al primo turno di nomine.