Non si arrestano le vittorie giudiziarie a favore dei docenti supplenti in tema di carta del docente. L’ultima sentenza, emessa dal Tribunale del lavoro di Verona, ha riconosciuto ad una supplente con contratto fino al termine delle lezioni 1.500 euro oltre agli interessi. Anche questa decisione va dunque ad aggiungersi al lungo novero che ha preso il via soprattutto a partire dalla svolta arrivata con la sentenza della Cassazione (sentenza n. 29961 del 27.10.2023). Vediamo quindi i dettagli dell’ultima decisione.
Carta del docente: la sentenza della Corte di Cassazione in punti
Iniziamo col ricordare la decisione della Cassazione di ottobre riprendendo i punti riassuntivi esplicati dal sindacato Flc CGIL:
- la Carta del Docente spetta anche ai titolari di un contratto fino al 30.06.2023; la Corte addirittura specifica come il diritto sussista indipendentemente dalla richiesta che possa aver fatto il lavoratore;
- il diritto alla Carta sussisterebbe a prescindere dall’avere in essere un rapporto di lavoro. Infatti, alcuni tribunali avevano negato il riconoscimento in questione in quanto il docente, al momento della pronuncia della sentenza, non era titolare di un rapporto di lavoro presso la scuola statale. Per la Suprema Corte sarĆ sufficiente che il docente sia inserito nelle graduatorie al fine di poter ottenere il riconoscimento del diritto al suddetto beneficio;
- il diritto sussiste addirittura per tutto il personale che ha fatto il docente, anche se adesso svolge altra attivitĆ . Quindi, per coloro a cui sarebbe spettata lāerogazione della Carta docente, ma che attualmente sia fuori dal sistema scolastico per qualunque ragione, spetta un risarcimento pari al quantum di cui avrebbe avuto diritto se fosse ancora dipendente e dovrĆ essere ovviamente, accreditata dallāAmministrazione scolastica;
- la prescrizione è quinquennale e decorre dalla data del conferimento della nomina; mentre diventa decennale per coloro che non rientrano più nel sistema scolastico (quindi per chi non è più docente o inserito in graduatoria).
La decisione del Tribunale di Verona
Un insegnante con supplenza fino al termine delle lezioni, al 30 giugno o al 31 agosto dellāanno successivo, ha pieno diritto a ricevere la Carta del docente: lo ha detto di recente anche il tribunale del lavoro di Verona accogliendo la richiesta presentata dagli avvocati che operano per il sindacato Anief in difesa di una docente che tra il 2020 e il 2023 ha svolto servizio a tempo determinato nella scuola pubblica. Decisiva, ai fini della sentenza, ĆØ stata, spiega la sentenza di Verona, āla sentenza resa dalla Corte di Cassazione ai sensi dellāart. 363-bis c.p.c. (Cass. 4.10.23-27.10.23 n.29961)ā.
Secondo il giudice āla domanda va accolta con riguardo ad incarichi conferiti fino al 31 agosto o sino al 30 giugno dellāanno seguente, ovvero sino al termine delle attivitĆ didattiche, e quindi equiparabili (nei sensi di cui al principio di diritto sub n.1 sopra richiamato), anche sotto il profilo temporale, ai servizi svolti da docenti di ruoloā. Inoltre, ha spiegato ancora nella sentenza, ālāimporto di ⬠500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dallāart. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto allāaccredito sino alla concreta attribuzioneā. āDel resto ā continua il giudice – anche per un insegnante che si vede assegnata una materia su orario settimanale inferiore al part time al 50%, e dunque anche di 10 ore od anche di 5 ore settimanali, che però si spinga a coprire la materia di insegnamento sino alla fine dellāanno scolastico ovvero sino al termine delle attivitĆ didattiche, immutata rimane la sua esigenza di formazione, che ĆØ assimilabile a quella dei docenti con un maggior monte ore settimanaleā.