Il Tribunale del lavoro di Spoleto ha riconosciuto il diritto alla Carta Docente anche a un’insegnante con supplenze brevi e saltuarie. La docente, di Perugia, aveva prestato servizio negli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 e si era vista negare il bonus annuale da 500 euro. Difesa dai legali ANIEF, ha ottenuto un risarcimento di 1.500 euro, più gli interessi maturati nel frattempo.
Carta docente, perché la natura temporanea del contratto non esclude il beneficio
Il giudice ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 18 maggio 2022 (causa C-450/2021), secondo cui riservare il vantaggio economico di 500 euro annui solo ai docenti a tempo indeterminato viola l’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato. La Corte ha chiarito che una disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo può essere giustificata solo da elementi precisi legati alla natura delle funzioni svolte, non dalla semplice temporaneità del contratto: ammettere il contrario, secondo i giudici europei, finirebbe per perpetuare una condizione svantaggiosa per chi lavora a tempo determinato.
Cassazione e CGUE: il beneficio si estende alle supplenze brevi e saltuarie
Sul tema è intervenuta anche la Corte di Cassazione, che con provvedimento del 29 maggio 2023 (depositato il giorno successivo) ha affidato alla Sezione Lavoro l’enunciazione del principio di diritto: la Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche, il 30 giugno. Un passo ulteriore è arrivato dalla CGUE con la sentenza del 3 luglio 2025 (causa C-268/2024), che ha ampliato la platea includendo anche le supplenze brevi e saltuarie.
| Pronuncia | Contenuto |
|---|---|
| CGUE, 18 maggio 2022 (C-450/2021) | La temporaneità del contratto non giustifica da sola l’esclusione dal beneficio |
| Cassazione, 29-30 maggio 2023 | Carta Docente spettante per incarichi annuali fino al 31/8 o al 30/6 |
| CGUE, 3 luglio 2025 (C-268/2024) | Beneficio esteso anche alle supplenze brevi e saltuarie |
Cosa cambia per i docenti con supplenze brevi e saltuarie
Secondo la CGUE, l’eventuale mancata partecipazione alle attività collegiali durante supplenze brevi non ha un peso decisivo, perché l’attività didattica svolta resta la stessa dei docenti di ruolo che vengono sostituiti e rientra comunque nella programmazione annuale della scuola. La Corte ha aggiunto che chi ha supplenze brevi, magari a inizio carriera o su materie e scuole diverse, può avere bisogni formativi anche maggiori. Le considerazioni di bilancio, ha concluso la CGUE, non possono da sole giustificare una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato.
Le conclusioni del Tribunale di Spoleto
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici indicati in parte motiva e condanna il Ministero convenuto all’assegnazione alla ricorrente dell’importo complessivo di € 500,00, oltre il maggiore importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal dovuto all’effettivo soddisfo;
2) Condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 258,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Spoleto, all’udienza del 17 settembre 2026.
Il Giudice del lavoro