Martelletto Tribunale
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Il TAR del Lazio, con la sentenza N. 7658/2025 depositata il 17 aprile, ha respinto il ricorso presentato da un gruppo di genitori contro un istituto superiore di Roma, al centro di una controversia legata all’accorpamento di due classi prime dell’indirizzo agrario nell’anno scolastico 2018/2019. La decisione dell’istituto aveva dato vita, l’anno successivo, a un’unica classe seconda composta da 28 alunni, tra cui quattro studenti con disabilità grave, uno con disabilità lieve e dodici con DSA certificati.

Accorpamento classi e studenti con disabilità: il TAR Lazio respinge il ricorso dei genitori

I ricorrenti avevano denunciato una violazione del DPR 81/2009, che stabilisce parametri numerici per la formazione delle classi, sostenendo che l’accorpamento avesse compromesso i diritti degli alunni all’istruzione, all’inclusione e all’integrazione scolastica. La situazione, a loro dire, sarebbe stata ulteriormente aggravata dalle difficoltà emerse durante la didattica a distanza imposta dalla pandemia.

Il nodo del risarcimento e le motivazioni della sentenza

Sebbene l’istituto, dopo una precedente sentenza di annullamento, avesse provveduto a sdoppiare le classi a partire dall’anno scolastico 2020/2021, i genitori chiedevano un risarcimento per i danni subiti dagli studenti nell’anno precedente. Il TAR ha però ricordato che, per ottenere un risarcimento in sede amministrativa, non basta dimostrare l’illegittimità del provvedimento: è necessario provare anche la colpa dell’amministrazione e l’esistenza di un danno effettivo, in linea con la natura “aquiliana” (e non contrattuale) della responsabilità della pubblica amministrazione.

Nel caso in esame, il Tribunale ha sì riconosciuto la violazione del tetto numerico previsto dal DPR 81/2009, ma ha anche sottolineato che la norma consente deroghe in presenza di particolari situazioni. Inoltre, i genitori non sono riusciti a dimostrare in modo oggettivo il danno subito dagli alunni, come per esempio un peggioramento delle performance scolastiche o l’insuccesso formativo.

La decisione finale

Alla luce dell’assenza di elementi concreti che colleghino l’accorpamento a un danno specifico, il TAR ha rigettato la richiesta di risarcimento. È stata disposta la compensazione delle spese legali tra le parti, tenuto conto della complessità della vicenda e della formale costituzione delle amministrazioni coinvolte. La sentenza conferma un orientamento consolidato nella giurisprudenza amministrativa: in materia di organizzazione scolastica, la semplice illegittimità di un atto non basta a giustificare un risarcimento. Occorre, invece, fornire prova rigorosa tanto della colpa quanto del danno effettivamente subito.