Il tema delle classi pollaio torna al centro dell’attenzione grazie a una sentenza che potrebbe fare da precedente per molte altre situazioni simili in tutta Italia. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna ha infatti accolto il ricorso presentato dal genitore di una studentessa con disabilitร , dichiarando illegittimo l’accorpamento di due classi che aveva portato a 28 studenti in un’unica aula, cinque dei quali con disabilitร . Una decisione importante per le scuole, i docenti e le famiglie, perchรฉ ribadisce un principio spesso disatteso, cioรจ che la composizione delle classi con alunni con disabilitร non puรฒ prescindere da limiti numerici precisi, pensati per garantire un reale diritto all’inclusione.
Il sovraffollamento in aula: cosa รจ successo in Emilia-Romagna
La vicenda riguarda un Liceo delle Scienze Umane di un Istituto di Istruzione Superiore in provincia di Ferrara. Per l’anno scolastico 2025/2026 l’amministrazione scolastica aveva disposto l’accorpamento di due classi prime dell’anno precedente in un’unica classe seconda, arrivando cosรฌ a 28 studenti, tra cui cinque alunni con disabilitร titolari del diritto all’insegnante di sostegno. Considerando la presenza contemporanea dei docenti curriculari e di quelli di sostegno, nell’aula si trovavano fino a 33 persone nello stesso momento.
Il ricorso ha evidenziato anche gravi criticitร strutturali, in quanto l’aula assegnata misurava appena 48,69 metri quadri, uno spazio nettamente insufficiente rispetto ai parametri fissati dalle norme di igiene, edilizia scolastica e prevenzione incendi, che per ospitare 33 persone richiederebbero almeno 64,68 mq. A pesare sulla decisione del TAR รจ stata anche la documentazione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO) e del Piano Educativo Individualizzato (PEI), che avevano giร segnalato come l’eccessiva numerositร della classe rappresentasse un ostacolo concreto al percorso di apprendimento e di integrazione della studentessa.
Cosa dice la normativa sul limite di alunni per classe
Il TAR ha richiamato l’articolo 5, comma 2, del d.P.R. n. 81/2009, secondo cui le classi che accolgono alunni con disabilitร devono essere composte, di norma, da non piรน di 20 studenti. Un principio che, secondo i giudici, vale non solo per le classi prime ma anche per quelle intermedie e successive, proprio per evitare che un numero eccessivo di alunni costringa a percorsi didattici troppo differenziati, con danno per il diritto all’istruzione.
Quando l’amministrazione puรฒ derogare al limite e quando no
La norma prevede che la soglia dei 20 alunni sia un principio “di norma”, quindi derogabile. Ma per farlo, secondo il TAR, serve una motivazione solida, basata su un’istruttoria approfondita. Nel caso specifico, i giudici hanno riscontrato evidenti contraddizioni negli atti dell’Ufficio Scolastico Regionale, che aveva ignorato segnali di disagio giร emersi, i rumori di fondo dell’aula sovraffollata e le esigenze compensative specifiche della studentessa coinvolta.
Cosa cambia ora per la scuola coinvolta
Con la sentenza n. 1473 del 16 settembre 2026, il TAR ha annullato i provvedimenti impugnati, imponendo all’amministrazione scolastica di riesaminare l’intera vicenda. Dovrร quindi essere condotta una nuova istruttoria, volta a verificare se la composizione della classe sia realmente adeguata alle esigenze degli studenti con disabilitร coinvolti. Per le famiglie che si trovano in situazioni analoghe, questa decisione rappresenta un riferimento utile, perchรฉ ribadisce che il limite dei 20 alunni per classe, in presenza di studenti con disabilitร , non รจ un dettaglio amministrativo secondario, ma un diritto che puรฒ essere fatto valere anche nelle sedi giudiziarie quando l’amministrazione non fornisce una motivazione adeguata per derogarvi.
