Nuova sentenza (la N. 2950 del 13 febbraio 2024), quella emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in merito a un ricorso presentato da un candidato siciliano al concorso ordinario docenti del 2022: l’aspirante, che concorreva per la classe di concorso A042, dopo aver superato la prova scritta con un punteggio di 72/100, si era visto negare la possibilità di accedere alla prova orale in quanto il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a seguito di alcuni errori individuati nei quesiti, aveva provveduto alla rideterminazione dei punteggi. Tale revisio aveva portato all’esclusione del candidato dalla prova orale.Â
Concorso ordinario docenti 2022, il TAR del Lazio riammette l’unico candidato escluso dalla prova orale per la classe di concorso A042
L’Avvocato Santina Franco, dello Studio legale Di Salvo – ordine di Patti, ha illustrato la vicenda che ha interessato il suo assistito, il quale ha impugnato la rideterminazione del punteggio disposta in autotutela dal Ministero, contestando l’erroneità e l’ambiguità di alcuni quesiti, nonché l’erroneità delle alternative di risposta fornite in relazione agli stessi, ovvero la presenza di più risposte corrette.
Il MIM non è riuscito a confutare la tesi di parte ricorrente, essendosi limitato a ribadire che la valutazione circa l’erroneità delle risposte date dai candidati rientrerebbe nell’alveo della discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione e, come tale, non risulterebbe sindacabile in sede giurisdizionale.
Il TAR del Lazio ha giustificato tale sentenza affermando come ‘a fronte delle perizie prodotte dalla parte e delle tesi ivi ragionevolmente sostenute circa la correttezza delle risposte fornite dal ricorrente (e ritenute corrette, originariamente, nel corso della procedura concorsuale), l’Amministrazione non ha prodotto elementi tali da confutare o almeno contestare le tesi sostenute. …. 2.3. In merito, le ricostruzioni scientifiche offerte dagli esperti (professori universitari nelle materie del concorso) nei pareri prodotti in giudizio presentano profili di qualificata attendibilità e evidenziano l’ambiguità da un lato del quesito, nonché l’esistenza – alla luce della formulazione inesatta del quesito – di una pluralità di risposte che possono essere considerate corrette, tra cui quelle fornite da ricorrente.
A fronte di tali pareri, come considerato, l’Amministrazione non offre una ricostruzione alternativa, scientificamente sostenibile, a supporto della correttezza dei quesiti… Ne segue che questo Giudice può desumere, dal comportamento tenuto del resistente Ministero, argomenti di prova ex art. 64, comma 4, in favore del ricorrente, che nelle sue perizie di parte ha presentato un principio di prova a sostegno delle censure dedotte nel gravame, ma non è stato smentito dall’intimato Ministero… Ne deriva che le censure prospettate dal ricorrente in relazione ai quesiti contestati sono fondate’.
L’Avvocato Santina Franco, nell’esprimere profonda soddisfazione per l’esito della vicenda, ha sottolineato che il ricorrente, ad oggi, risulta essere l’unico candidato per la Regione Sicilia – classe di concorso A042 ad essere stato riammesso alla prova orale.