Il congedo parentale del docente comporta la temporanea assenza dal servizio, ma non determina la perdita della titolarità della cattedra. Quando un insegnante di ruolo si assenta per astensione facoltativa per maternità, può quindi porsi il problema di come debba essere coperto il posto lasciato temporaneamente disponibile. In particolare, può il dirigente scolastico assegnare quelle ore ad altri docenti di ruolo anziché procedere alla nomina di un supplente? E cosa accade se il docente titolare decide di rientrare anticipatamente in servizio perché sono venute meno le ragioni del congedo? Su questi aspetti interviene l’avvocato Gianfranco Nunziata, chiarendo le modalità di copertura della cattedra e gli effetti del rientro anticipato.
Congedo parentale e cattedra del docente: la domanda
Una lettice chiede: “Se una docente è assente in astensione facoltativa per maternità, il dirigente può assegnare la cattedra della docente assente ad altri docenti di ruolo, anziché nominare un supplente? E se la docente assente dovesse rientrare in servizio perché è venuta meno la ragione del congedo? Cosa succederebbe?”
Docente in congedo parentale, cosa può fare il dirigente scolastico
L’Avvocato Gianfranco Nunziata risponde: La disciplina relativa all’assenza per astensione facoltativa / congedo parentale e alla copertura del posto segue precisi vincoli:
- Divieto di riassegnazione permanente a docenti di ruolo: Il Dirigente Scolastico non ha la facoltà di riassegnare permanentemente la cattedra della docente titolare assente ad altri docenti di ruolo dell’istituto, privandola del proprio posto. La docente in congedo conserva a tutti gli effetti la titolarità della cattedra, la quale si configura come “disponibile” per la durata dell’assenza ma non “vacante”.
- Modalità di copertura: Il Dirigente Scolastico è tenuto a conferire una supplenza temporanea mediante scorrimento delle graduatorie. L’attribuzione di ore a docenti di ruolo dell’organico dell’autonomia è consentita unicamente entro limiti circoscritti, ossia: per la sostituzione per supplenze brevi fino a 10 giorni (nella scuola dell’infanzia e primaria); per spezzoni fino a un massimo di 6 ore settimanali oltre l’orario di cattedra, sempre previo espresso consenso del docente interessato.
- Effetti del rientro anticipato in servizio: Qualora la docente titolare comunichi la revoca dell’astensione o il rientro anticipato in servizio (previo regolare preavviso, di norma di 5 giorni) per il venir meno dei motivi del congedo:
- Ripresa immediata dell’attività: La docente di ruolo torna a insegnare sulle proprie classi e riprende le ordinarie attività didattiche.
- Risoluzione del contratto di supplenza: Il contratto a tempo determinato stipulato con il docente supplente si risolve automaticamente e anticipatamente rispetto al termine inizialmente apposto, senza diritto a indennità di preavviso.