Diritto alla disconnessione: una circolare che arriva il sabato sera, un avviso sul registro elettronico la domenica mattina, un messaggio del gruppo di lavoro a notte fonda, tutte situazioni che ormai accadono spesso e arrivano tante lettere di docenti e personale ATA che si chiedono se sia tutto legittimo. Esiste un limite agli orari in cui la scuola può farsi sentire? Oppure si deve essere sempre reperibili, ventiquattr’ore su ventiquattro? La risposta sul diritto alla disconnessione, il contratto l’affida alla contrattazione integrativa d’Istituto.
Diritto alla disconnessione a scuola: cosa prevede il CCNL
Il diritto alla disconnessione è la possibilità , per chi lavora a scuola, di staccare dal lavoro una volta finito il regolare orario di servizio. Vale nei giorni festivi e in tutte le fasce orarie in cui non si è in servizio. La fonte è il CCNL scuola 2022-2024. L’articolo 11, comma 4, lettera c), punto c8, indica tra le materie di contrattazione integrativa d’Istituto “i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio”. Lo scopo dichiarato è favorire una migliore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.
In pratica, a livello di singola scuola deve essere garantita questa tutela. Ne deriva, come conseguenza logica, che docenti e ATA non hanno l’obbligo di restare connessi per ricevere e leggere notifiche di dirigente, collaboratori, colleghi o personale di segreteria. Sabato, domenica e festivi sono giornate in cui messaggi, telefonate, videochiamate e notifiche non dovrebbero arrivare.
Come funziona il contratto integrativo di Istituto
L’accordo si definisce a livello scolastico tra dirigente scolastico e RSU. Serve a chiarire, per esempio, se sia lecito pubblicare avvisi sul registro elettronico il sabato sera o la domenica, oppure dare comunicazioni di servizio in un giorno festivo o la sera di un prefestivo. In diverse scuole si è scelto di vietare la pubblicazione di avvisi di domenica, nei festivi e in orario serale o notturno. Le regole cambiano quindi da istituto a istituto, ma il primo passo è leggere il contratto integrativo della propria scuola, che di solito è consultabile nel sito o in segreteria.
Cosa succede se il dirigente non rispetta la disconnessione
Se il contratto d’Istituto contiene la regola e il dirigente non la applica, secondo l’autore del testo si configura una condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 300/1970. Inoltre, le comunicazioni istituzionali devono passare solo dai canali ufficiali della scuola, e la loro lettura va fatta unicamente durante il normale orario di servizio. Se si ricevono comunicazioni fuori orario, il consiglio è procedere con ordine:
- Verificare il contratto integrativo della propria scuola e controllare se c’è un articolo sulla disconnessione;
- Rivolgersi alla RSU se la regola manca o non viene rispettata: si può chiedere di inserirla o comunque richiamarne l’applicazione;
- Conservare le prove, come screenshot e orari di pubblicazione degli avvisi, utili in caso di segnalazione al sindacato;
- Evitare risposte immediate ai messaggi fuori servizio: leggere e rispondere durante l’orario di lavoro è del tutto legittimo.
Se manca una regola specifica nella propria scuola, il punto di partenza resta la contrattazione, in quanto è lì che si decide come applicare, nella pratica quotidiana, il diritto alla disconnessione.