L’incompatibilità legata al lavoro di docente è spesso motivo di dubbi fra gli insegnanti. Ci si pongono diverse domande. Un docente può aprire partita Iva? Può avere collaborazioni di altro tipo? Una lettrice ci chiede: “Vorrei sapere se a livello legale un insegnante di ruolo della scuola primaria può essere socio di capitale in una Srls? A quale normativa si deve fare riferimento?” Risponde al quesito l’Avvocato Angela Maria Fasano, che spiega perché il docente non può assumere cariche societarie.
Docente e incompatibilità: l’avvocato risponde
L’avvocato scrive: La risposta è negativa. No, il docente non può assumere cariche societarie. Norma primaria, in tal caso, è da rinvenire nel decreto legislativo n. 297/94 all’art.508 commi 7-10, che, in materia di incompatibilità del docente della scuola pubblica, recepisce quanto stabilito in precedenza dal DPR n. 3/57 ossia: “l’ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico” e il medesimo personale “non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere e mantenere impieghi alle dipendenze dei privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.” La nostra lettrice, quindi, non potrà accettare cariche in società costituite a fine di lucro, come una SRL, poiché la stessa è qualificabile come attività imprenditoriale, quindi, come tale incompatibile.
Quando non sussiste incompatibilità
Di contro, non costituisce, invece, esercizio di attività imprenditoriale ricoprire la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o di altri enti senza fini di lucro, poiché in tale preciso caso lo scopo esula dalla attività di impresa, essendo da ricollocare nelle attività che non comportano un guadagno. Non sussiste incompatibilità, inoltre, tra lo status di dipendente pubblico e la carica sociale in società cooperative in quanto a norma dell’art. 61 del DPR 3/1957, l’art. 60 non si applica alle società cooperative in considerazione degli scopi esclusivamente o prevalentemente mutualistici perseguiti da detta società. L’assunzione di cariche sociali nelle società cooperative è consentita purché non vi sia conflitto di interessi con l’attività svolta dal pubblico dipendente e previa autorizzazione, e ciò qualunque sia la natura e l’attività della cooperativa.
La ratio della negazione? Si rinviene in ragioni di interesse pubblico. La situazione di conflitto, infatti, potrebbe pregiudicare l’esatto adempimento della prestazione e le funzioni attribuite al docente che, nel caso in esame, presentano precipuo rilievo costituzionale, dovendo garantire il corretto esercizio del diritto allo studio che trova tutela nella nostra Carta Costituzionale.
Avv. Angela Maria Fasano