Continuano le domande e i dubbi sulle supplenze giornaliere dei colleghi assenti svolte dal docente di sostegno: purtroppo, infatti, in molte scuole รจ prassi non nominare un supplente, ma ricorrere alla figura dellโinsegnante specializzato, nonostante la normativa in vigore tuteli il diritto allโinclusione scolastica dello studente con disabilitร . Si torna sempre a discutere del problema, anche perchรฉ a volte il docente di sostegno rappresenta lโunica possibilitร per risolvere unโemergenza. Lo si puรฒ utilizzare per supplenze nella stessa classe dellโalunno che sta seguendo?
Riferimenti normativi sulla figura del docente di sostegno
Reputiamo opportuno in primo luogo fare alcuni riferimenti normativi. Il primo รจ alla legge quadro per la disabilitร , la legge 104/92: allโ art.13 comma 6 si precisa che โgli insegnanti di sostegno assumono la contitolaritร delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attivitร di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docentiโ. Si specifica che il docente specializzato รจ contitolare della classe a cui รจ assegnato allโinizio dellโanno scolastico, in cui segue e facilita lโalunno con disabilitร a lui attribuito.
Facciamo riferimento anche alla Nota n.40 del 13 gennaio 2021 (Modalitร per lโassegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dellโArt. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dellโistruzione 29 dicembre 2020, n. 182) trasmessa dal Ministero dellโIstruzione a firma del Capo Dipartimento dott. Maxi Bruschi: โInnanzitutto, รจ richiamato il principio della corresponsabilitร educativa che comporta, ai fini dellโinclusione, una duplice prospettiva: da un lato, lโalunno con disabilitร รจ preso in carico dallโintero team/consiglio di classe; dallโaltro, il docente di sostegno รจ, a sua volta, una risorsa per lโintero ambiente di apprendimentoโ.
Occorre valutare i vari casi
Da entrambi i riferimenti normativi si deduce che il docente di sostegno รจ insegnante di tutti gli alunni della classe e non solo quello con disabilitร : รจ possibile, pertanto, affidargliela e in questo caso, a rigore, non si dovrebbe neppure parlare di supplenza. ร anche vero, tuttavia, che una diversa organizzazione didattica (un docente invece di due) potrebbe inficiare la qualitร dellโinclusione e comunque non puรฒ essere considerata come misura abituale per risolvere i problemi derivanti dalle assenze dei colleghi.ย ร una modalitร che puรฒ essere applicata occasionalmente, per supplenze occasionali e non prolungate.
Del resto, in base allโart. 13 c. 3 della succitata L. 104/92, le attivitร di sostegno per gli alunni con disabilitร sono โgarantiteโ, ossia assicurate in ogni caso e non considerate prestazioni accessorie. In alcuni casi, specialmente quando lโalunno con disabilitร รจ ben inserito nella classe e risponde in modo positivo alle varie proposte didattiche, la supplenza svolta dal docente di sostegno non comprometterebbe lโinclusione scolastica dello studente. Quando, invece, questo presenta molte difficoltร di interazione e bisogni tali da richiedere lโattenzione dellโinsegnante, รจ decisamente preferibile affiancare il docente con un collega.