Continuano le domande e i dubbi sulle supplenze giornaliere dei colleghi assenti svolte dal docente di sostegno: purtroppo, infatti, in molte scuole รจ prassi non nominare un supplente, ma ricorrere alla figura dellโ€™insegnante specializzato, nonostante la normativa in vigore tuteli il diritto allโ€™inclusione scolastica dello studente con disabilitร . Si torna sempre a discutere del problema, anche perchรฉ a volte il docente di sostegno rappresenta lโ€™unica possibilitร  per risolvere unโ€™emergenza. Lo si puรฒ utilizzare per supplenze nella stessa classe dellโ€™alunno che sta seguendo?

Riferimenti normativi sulla figura del docente di sostegno

Reputiamo opportuno in primo luogo fare alcuni riferimenti normativi. Il primo รจ alla legge quadro per la disabilitร , la legge 104/92: allโ€™ art.13 comma 6 si precisa che โ€œgli insegnanti di sostegno assumono la contitolaritร  delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attivitร  di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docentiโ€. Si specifica che il docente specializzato รจ contitolare della classe a cui รจ assegnato allโ€™inizio dellโ€™anno scolastico, in cui segue e facilita lโ€™alunno con disabilitร  a lui attribuito.

Facciamo riferimento anche alla Nota n.40 del 13 gennaio 2021 (Modalitร  per lโ€™assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dellโ€™Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dellโ€™istruzione 29 dicembre 2020, n. 182) trasmessa dal Ministero dellโ€™Istruzione a firma del Capo Dipartimento dott. Maxi Bruschi: โ€œInnanzitutto, รจ richiamato il principio della corresponsabilitร  educativa che comporta, ai fini dellโ€™inclusione, una duplice prospettiva: da un lato, lโ€™alunno con disabilitร  รจ preso in carico dallโ€™intero team/consiglio di classe; dallโ€™altro, il docente di sostegno รจ, a sua volta, una risorsa per lโ€™intero ambiente di apprendimentoโ€.

Occorre valutare i vari casi

Da entrambi i riferimenti normativi si deduce che il docente di sostegno รจ insegnante di tutti gli alunni della classe e non solo quello con disabilitร : รจ possibile, pertanto, affidargliela e in questo caso, a rigore, non si dovrebbe neppure parlare di supplenza. รˆ anche vero, tuttavia, che una diversa organizzazione didattica (un docente invece di due) potrebbe inficiare la qualitร  dellโ€™inclusione e comunque non puรฒ essere considerata come misura abituale per risolvere i problemi derivanti dalle assenze dei colleghi.ย รˆ una modalitร  che puรฒ essere applicata occasionalmente, per supplenze occasionali e non prolungate.

Del resto, in base allโ€™art. 13 c. 3 della succitata L. 104/92, le attivitร  di sostegno per gli alunni con disabilitร  sono โ€œgarantiteโ€, ossia assicurate in ogni caso e non considerate prestazioni accessorie. In alcuni casi, specialmente quando lโ€™alunno con disabilitร  รจ ben inserito nella classe e risponde in modo positivo alle varie proposte didattiche, la supplenza svolta dal docente di sostegno non comprometterebbe lโ€™inclusione scolastica dello studente. Quando, invece, questo presenta molte difficoltร  di interazione e bisogni tali da richiedere lโ€™attenzione dellโ€™insegnante, รจ decisamente preferibile affiancare il docente con un collega.