Tribunale
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Una nuova pronuncia giudiziaria segna un punto di svolta fondamentale per la tutela dei diritti del personale docente precario. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, con un’ordinanza d’urgenza emanata ieri, 30 settembre, ha stabilito che anche i docenti a tempo determinato hanno il diritto di rimanere in servizio oltre i limiti di etĂ  ordinari per maturare il requisito minimo pensionistico. Il caso ha visto contrapposta un’insegnante di scuola dell’infanzia, difesa dall’Avvocato Antimo Buonamano, al Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Docente precaria reinserita nelle GPS: il caso giudiziario e la decisione del Tribunale di Velletri

La vicenda nasce dal blocco informatico imposto dal Ministero dell’Istruzione al compimento del sessantasettesimo anno di etĂ  della docente. L’insegnante, con un’anzianitĂ  contributiva di circa 16 anni e 2 mesi, si era vista impedire la presentazione della domanda di permanenza nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il biennio 2026/2028 in applicazione dell’Ordinanza Ministeriale. Questo impedimento le avrebbe precluso il raggiungimento della soglia minima dei 20 anni di contributi necessaria per accedere alla pensione di vecchiaia. Riconoscendo l’imminente pericolo di un danno grave, dato che l’esclusione avrebbe privato la lavoratrice della sua unica fonte di reddito e del diritto alla previdenza tutelato dalla Costituzione, la magistratura ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso d’urgenza.

ParitĂ  di trattamento tra precari e di ruolo fino a 71 anni

Con questa pronuncia viene riaffermato il principio della piena paritĂ  di trattamento tra il personale di ruolo e i lavoratori precari della scuola. Applicando la normativa europea sul lavoro a termine e la legislazione scolastica nazionale, il Tribunale ha chiarito che anche ai supplenti spettano le tutele previste per i docenti di ruolo in materia di trattenimento in servizio per il conseguimento del minimo contributivo. Il Giudice ha quindi disapplicato la disposizione dell’Ordinanza Ministeriale nella parte in cui fissa il limite rigido dei 67 anni per la permanenza nelle graduatorie. Richiamando la giurisprudenza costituzionale e l’adeguamento alla speranza di vita, è stato sancito il diritto dell’insegnante a rimanere inserita nelle graduatorie fino al raggiungimento dei 20 anni di contributi e comunque non oltre il compimento dei 71 anni di etĂ .

L’ordine di reinserimento e le ricadute operative

Per effetto dell’ordinanza cautelare, ha sottolineato l’Avvocato Antimo Buonamano, patrocinante del ricorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a reinserire immediatamente la docente nelle graduatorie della provincia di Roma per le classi di concorso della scuola dell’infanzia e del sostegno. Questa decisione consente all’insegnante di partecipare regolarmente alle procedure informatizzate per il conferimento dei nuovi incarichi di supplenza,