Domande concorsi docenti, in relazione alla presentazione dell’istanza per i prossimi concorsi è opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito alle questioni riguardanti la Legge 104/92, l’Invalidità Civile e la Legge 68/1998.
Concorsi docenti, le questioni riguardanti l’invalidità civile, la Legge 104 e la Legge 68
Giova sottolineare, innanzitutto, che l’aspirante che possiede dei titoli di prevalenza prevale solamente in caso di parità di punteggio con altri candidati: il titolo di preferenza, pertanto, andrà ad incidere solamente nella graduatoria. Tuttavia, l’aspirante è tenuto a dichiarare eventuali titoli di preferenza già all’atto della presentazione della domanda per il concorso.
Nei concorsi pubblici, a parità di merito e di titoli, hanno titolo di preferenza alcune categorie di cittadini che sono indicati all’articolo 5 comma 4 del DPR 9 maggio 1994, n. 487. I titoli di preferenza sono indicati nell’ordine previsto dalla norma che ha valore gerarchico. Pertanto, a parità di punteggio, l’aspirante in possesso del titolo di preferenza indicato al punto uno prevale su chi ha altri titoli di preferenza gerarchicamente inferiori.
In particolare:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
Legge 68/1999
La Legge 68/1999 (articolo 3) dispone che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze dei lavoratori appartenenti alle “categorie protette“. La legge distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in lavoratori in ‘disabili‘ e ‘altre categorie‘ a cui spettano rispettivamente il 7% e l’1% dei posti. La casistica più frequente è rappresentata dagli invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46% con contestuale iscrizione nelle liste di collocamento mirato. Pertanto, in sede di assunzione, può verificarsi il caso in cui candidato con punteggio più basso può scavalcare aspiranti che lo precedono in graduatoria proprio in virtù di quanto esposto a proposito della Legge 68/1999. Anche in questo caso, come in quello riguardante i titoli di preferenza relativi all’invalidità civile personale, l’aspirante dovrà dichiarare i titoli di riserva derivanti dalla Legge 68/1999 durante la compilazione della domanda per il concorso.
Legge 104/92
L’aspirante che, invece, beneficia della Legge 104/92 usufruisce della cosiddetta scelta prioritaria della sede: il lavoratore con disabilità personale, quindi, ha diritto alla precedenza nell’assegnazione della sede così come per la persona che assiste un parente o affine che si trovi in una situazione di disabilità, secondo quando disposto dal comma 5 dell’articolo 33.
Tale diritto spetta nelle seguenti casistiche:
- persone disabili (anche non gravi) ma con un grado di invalidità civile superiore ai 2\3 oppure con minorazioni iscritte alle categorie, prima, seconda e terza (art. 21 della Legge 104/92);
- persone disabili in situazione di gravità (comma 6 articolo 33), le quali hanno diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio;
- persone che assistono un parente o affine in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 33 comma 5. In questo caso la precedenza è limitata all’assistenza nei confronti dei figli, dei genitori, del coniuge e dei fratelli/sorelle nel caso in cui i genitori siano a loro volta impossibilitati ad assistere i loro figli oppure siano scomparsi.
Chi usufruisce della Legge 104/1992, a differenze dell’invalidità civile e della Legge 68, non dovrà essere dichiarata dall’aspirante nella domanda in quanto opera solamente come ‘scelta prioritaria della sede’. Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata solamente in occasione della consueta procedura di immissione in ruolo.