Domanda concorso docenti, uno dei quesiti che si pongono gli aspiranti al prossimo concorso è quello relativo alla voce da flaggare nella sezione ‘Posto di sostegno richiesto e titolo di accesso‘: qui, infatti, l’aspirante dovrà indicare, tra le varie opzioni disponibili, la procedura di conseguimento della specializzazione su sostegno.
Manuale per la prova scritta del concorso scuola: competenze pedagogiche, psico-pedagogiche e didattico-metodologiche.
Concorso docenti e specializzazione sostegno, quale opzione indicare nella domanda?
Le due voci indicate nella sezione sono quelle che riconducono al DM 92/2019 e all’articolo 13 del DM 249/2010. Il Decreto 92/2019 inerente alle ‘Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del MIUR n. 249/2010 e successive modificazioni’ ha disposto alcuni provvedimenti riguardanti i percorsi di specializzazione per il sostegno, aggiornando e integrando le disposizioni precedentemente indicate dal decreto del Ministro dell’ istruzione, dell’università e della ricerca del 30 settembre 2011.
In relazione all’attivazione del TFA IV ciclo, il decreto andava a modificare i requisiti d’accesso al corso, permettendo la partecipazione al medesimo anche ai docenti non abilitati ma ugualmente in possesso delle tre annualità di servizio o dei 24 CFU. Pertanto questa opzione dovrà essere indicata dai docenti che hanno ottenuto la specializzazione a partire dal TFA IV ciclo.Â
Manuale per la prova scritta del concorso scuola con schede di sintesi su competenze pedagogiche, psicopedagogiche e didattico metodologiche.
Il DM 249/2010 art. 13 è quello che ha disposto l’istituzione dei percorsi di specializzazione per il sostegno. Il DM 92/2019, invece, come abbiamo visto in precedenza, ha modificato alcune disposizioni e alcuni aspetti dell’organizzazione del corso, a partire dal IV ciclo. L’opzione riguardante il DM 249/2010 dovrà essere, pertanto, flaggata da coloro che hanno conseguito la specializzazione su sostegno durante il primo, secondo e terzo ciclo, considerando il fatto che il suddetto DM 92/2019 non era stato ancora evidentemente emanato.
Occorre, comunque, precisare che il fatto di flaggare l’una o l’altra opzione non costituisce un errore grave tale da rappresentare motivo di annullamento della domanda da parte del candidato. Tuttavia, il riferimento normativo più specifico è quello rappresentato dal DM 92/2019 anche se il DM 249/2010 rimane, a tutti gli effetti, il riferimento originario.