L’aggiornamento delle GPS è un passaggio delicato per i docenti precari, perché le informazioni inserite nella domanda possono incidere sull’inserimento in graduatoria e sulle successive possibilità di ottenere una supplenza. Proprio per evitare errori, alcuni aspiranti scelgono di affidarsi a sindacati, esperti o professionisti per la compilazione della domanda. Ma cosa accade quando l’errore viene commesso proprio dalla persona alla quale il docente si è rivolto per essere assistito? È possibile chiedere un risarcimento se una casella non viene compilata correttamente e l’omissione determina la perdita di una supplenza? A questa domanda risponde l’avvocato Maria Rosaria Altieri, analizzando in particolare il problema della responsabilità del professionista, la possibilità di dimostrare l’incarico ricevuto e il danno eventualmente subito dal docente.
Domanda GPS e errore dell’esperto: la questione della responsabilità
Una lettrice scrive: “Sono una docente precaria e desidero sottoporvi una vicenda che, a mio avviso, merita attenzione perché riguarda un problema che può coinvolgere molti lavoratori della scuola. In occasione dell’aggiornamento delle GPS mi sono affidata a un esperto presentato pubblicamente come esperto in normativa scolastica. L’ho fatto proprio per evitare errori, confidando nella sua competenza e nella sua reputazione professionale. Quando ci si rivolge a un esperto, lo si fa per essere tutelati, soprattutto quando da quella domanda può dipendere il proprio futuro lavorativo.
Nella mia domanda, però, è stata omessa la casella relativa alla riserva per il Servizio Civile Nazionale, da me regolarmente svolto. Ad accorgermi dell’errore sono stata io, ma solo quando ormai non era più possibile intervenire. Per me non si tratta di una semplice omissione burocratica. Quella riserva, per la mia posizione in graduatoria, rappresentava la certezza di lavorare. Oggi, invece, mi resta soltanto la speranza di riuscirci.
Ed è proprio questo il punto: la domanda GPS è nominativa e, anche quando viene compilata con l’assistenza di un sindacato o di un esperto, le conseguenze dell’errore ricadono sul docente. Chi commette materialmente l’errore continua il proprio lavoro; il precario, invece, può perdere un incarico, uno stipendio e una prospettiva di stabilità. Mi sono affidata a un professionista proprio perché non volevo sbagliare. Eppure oggi sono io a pagare le conseguenze di un errore che non ho commesso personalmente. Dietro quella domanda non c’è soltanto una casella. Ci sono io. C’è una persona, c’è una famiglia, c’è un lavoro e c’è un futuro. Vorrei quindi chiedervi: chi tutela il lavoratore quando a sbagliare è proprio la persona alla quale si è affidato per essere tutelato?”
Domanda GPS: se l’esperto sbaglia la compilazione
L’Avvocato Altieri risponde: Come ha correttamente affermato la nostra lettrice, anche quando la domanda GPS viene compilata con l’assistenza di un sindacato o di un esperto, le conseguenze dell’errore ricadono sull’aspirante. È il docente responsabile delle dichiarazioni rese nella domanda inviata attraverso il portale, con le proprie credenziali.
Si tratta, quindi, di verificare se vi sono i presupposti per un’eventuale azione di responsabilità nei confronti del professionista che ha compilato la domanda in modo errato e a quali condizioni è possibile avanzare una richiesta risarcitoria. Preliminarmente va detto che non si tratta di un quesito di agevole soluzione, atteso che non è facile fornire la prova degli elementi che possono fondare la responsabilità del professionista.
La prova dell’affidamento dell’incarico
Certamente la prova più difficile da fornire è quella dell’affidamento dell’incarico al professionista consistente nell’assistenza nella compilazione corretta della domanda, nonché la prova di aver fornito le informazioni sul Servizio Civile e che la riserva è stata omessa nell’ambito di quell’attività. Si tratta di una prova difficile da fornire perché spesso questo tipo di attività vengono svolte sulla base di un incarico solo verbale e, dunque, in assenza di elementi probanti l’affidamento dell’incarico, l’oggetto e il contenuto dell’incarico stesso.
La questione decisiva, però, riguarda anche l’esatto contenuto dell’incarico, ossia provare che l’incarico era stato conferito per la compilazione/verifica della domanda GPS e non una generica consulenza sulla normativa e dimostrare che si era chiesto chiaramente di inserire la riserva per il Servizio Civile Nazionale.
Come fornire la prova?
La Cassazione ha più volte affermato che il conferimento di un incarico professionale può essere provato con qualsiasi mezzo idoneo, anche attraverso presunzioni e comportamenti concludenti. Pertanto, potrebbero essere particolarmente importanti messaggi whatsapp e mail.
Anche il pagamento è un elemento molto utile: da solo non dimostra necessariamente l’esatto contenuto dell’incarico, ma, insieme agli altri elementi, può rafforzare notevolmente la ricostruzione del rapporto. È inoltre possibile utilizzare testimonianze e presunzioni, purché gli elementi complessivamente considerati conducano a una ricostruzione sufficientemente chiara dell’affidamento.
La prova che l’errore è stato determinante nella mancata assegnazione della supplenza
Laddove si riesca a fornire la prova del conferimento dell’incarico e del contenuto dello stesso, è poi necessario fornire la prova del danno, ossia che in conseguenza dell’errore commesso dal professionista la docente abbia perso la supplenza. Questa prova potrà essere esaminando i bollettini di pubblicazione degli incarichi e verificando se altri aspiranti con analoga riserva e analogo punteggio abbiano ottenuto la supplenza.
La prova del quantum
Una volta fornita questa prova, risulterà agevole anche fornire la prova del quantum del danno, che potrà essere commisurato alle retribuzioni perse a causa della condotta negligente del professionista.
Va tenuto però presente che il danno, in questo caso, non può essere limitato alle retribuzioni perse a causa dell’errore del professionista, dovendosi considerare anche alle chances che il docente perderà a causa dell’errore. Si tratta di un danno che riverbera per il futuro ed è collegato alla mancata maturazione del punteggio per la supplenza, atteso che, in conseguenza della condotta negligente del professionista, la docente ha perso un cospicuo punteggio, che non potrà più recuperare e la cui negazione sarà suscettibile di produrre effetti pregiudizievoli per il futuro lavorativo. Si tratta di un danno non facilmente quantificabile e che il Giudice, laddove si incardinasse un contenzioso, dovrà quantificare equitativamente.
Alla luce di quanto si è sin qui ampiamente rappresentato, la nostra lettrice potrà agire nei confronti del professionista che, avendo operato senza la necessaria diligenza e perizia, ha causato alla docente un considerevole nocumento. Va comunque precisato che, prima di avviare un eventuale contenzioso, sarà necessario accertarsi di avere elementi probatori sufficienti (nei termini sopra illustrati) a sostenere in giudizio a domanda risarcitoria.