Quando si parla di ricostruzione di carriera per il personale docente e ATA, uno dei temi che solleva più dubbi è quello che riguarda la valutabilità dei periodi spesi al servizio dello Stato prima dell’immissione in ruolo. Molti lavoratori si chiedono, infatti, se i mesi trascritti nel foglio matricolare per il servizio di leva o per il servizio civile possano influire positivamente sul calcolo dell’anzianità e sul conseguente posizionamento negli scaglioni stipendiali. La materia, regolata da norme amministrative e da un consolidato orientamento giurisprudenziale, presenta confini molto precisi che è fondamentale conoscere per evitare errori nella compilazione della dichiarazione dei servizi o aspettative infondate.

Ricostruzione di carriera, come il servizio di leva incide sull’anzianità di servizio nella scuola

La normativa vigente riconosce in modo pieno ed effettivo il servizio militare di leva obbligatorio ai fini della ricostruzione di carriera. I periodi trascorsi sotto le armi in adempimento dell’obbligo di leva non sono considerati come semplice contribuzione figurativa, ma vengono accreditati come servizio utile a tutti gli effetti giuridici ed economici per la progressione stipendiale. Questo significa che gli anni o i mesi di leva obbligatoria concorrono direttamente a formare l’anzianità di servizio complessiva con cui il lavoratore si colloca nelle fasce retributive del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il superamento del vincolo di costanza di nomina grazie alla Cassazione

Per lungo tempo l’amministrazione scolastica ha applicato un’interpretazione restrittiva, pretendendo che il servizio di leva obbligatorio fosse stato prestato esclusivamente in costanza di nomina, ovvero durante un rapporto di lavoro a tempo determinato già in essere con la scuola. La Corte di Cassazione è, tuttavia, intervenuta in modo definitivo per superare questa limitazione amministrativa. I giudici di legittimità hanno chiarito che il requisito della costanza di nomina è del tutto superfluo: la leva obbligatoria deve essere sempre valutata, a condizione che il servizio sia stato svolto quando l’interessato era già in possesso del titolo di studio idoneo per accedere all’insegnamento o al profilo professionale di appartenenza. La titolarità del titolo di studio al momento del richiamo alle armi costituisce dunque l’unico vero presupposto per ottenere il riconoscimento del periodo nella carriera scolastica.

Per quale motivo il servizio civile volontario non viene riconosciuto?

Diversa è la situazione per quanto riguarda il servizio civile volontario o facoltativo, svolto al di fuori dell’obbligo di leva o da personale che non era soggetto alla chiamata alle armi. L’ordinamento scolastico e la giurisprudenza concordano nell’affermare che tutte le forme di servizio civile prestato su base volontaria non sono in alcun modo valutabili ai fini della ricostruzione di carriera. La ratio di questa esclusione risiede nella natura non obbligatoria della prestazione: solo l’adempimento di un dovere costituzionale cogente, com’era la leva militare obbligatoria, giustifica l’equiparazione al servizio di ruolo o pre-ruolo nelle istituzioni scolastiche pubbliche.