La questione delle ferie non godute dei docenti precari vede una nuova decisione del Tribunale di Cassino, ottenuta dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi. La pronuncia si inserisce nel dibattito aperto dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e riguarda, in particolare, il metodo da utilizzare per determinare le eventuali somme dovute ai supplenti. Il punto sul quale si concentra la decisione è il momento in cui le ferie devono essere considerate maturate: il conteggio, secondo l’orientamento richiamato, deve seguire progressivamente lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Ferie docenti precari, perché il calcolo deve essere progressivo

Il principio richiamato dalla nuova decisione del Tribunale di Cassino parte da un criterio preciso: le ferie maturano nel corso del rapporto di lavoro e, di conseguenza, anche il loro conteggio deve essere effettuato tenendo conto del momento in cui si verificano i singoli periodi di sospensione delle lezioni.

Questo significa che non sarebbe corretto effettuare il calcolo soltanto alla fine del contratto, sottraendo in un’unica soluzione dal totale delle ferie maturate tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche.

Il riferimento è importante per i docenti precari con contratto fino al 30 giugno, per i quali la questione delle ferie non godute è stata oggetto di numerose controversie giudiziarie. Durante l’anno scolastico, infatti, possono esserci periodi come le vacanze di Natale o quelle pasquali. Per stabilire quali giorni possano essere considerati nel calcolo, occorre guardare a quante ferie il docente aveva effettivamente maturato in quel preciso momento.

In termini pratici, quindi, non possono essere considerate già disponibili ferie che il docente avrebbe maturato soltanto nei mesi successivi.

La nuova pronuncia di Cassino si inserisce in un orientamento già emerso

L’elemento che emerge dalla nuova decisione è che non si tratterebbe di un caso isolato all’interno dello stesso Tribunale. Cassino aveva già affrontato la questione delle ferie dei docenti precari e la nuova pronuncia viene indicata dagli avvocati Bongarzone e Zinzi come un’ulteriore conferma dell’impostazione già sostenuta.

La questione deve essere letta anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione. Nel maggio 2026 la Suprema Corte è intervenuta sulla disciplina dell’indennità sostitutiva delle ferie per il personale docente a termine, precisando i criteri applicabili ai periodi di sospensione delle lezioni e distinguendo anche la situazione successiva alla fine delle lezioni fino al 30 giugno.

La Cassazione ha affrontato, in particolare, il rapporto tra ferie maturate, giornate di sospensione delle lezioni e diritto all’eventuale indennità sostitutiva. La nuova decisione di Cassino si colloca quindi in un quadro giurisprudenziale che continua a precisare come debbano essere effettuati i conteggi.

Ferie non godute, cosa cambia per i supplenti fino al 30 giugno

Per un docente con contratto fino al 30 giugno, la differenza tra un calcolo effettuato soltanto alla conclusione del rapporto e un calcolo progressivo può incidere sul numero di giornate considerate nel conteggio.

Il ragionamento è relativamente semplice: se una sospensione delle lezioni avviene in un determinato momento dell’anno, bisogna verificare quante ferie erano già maturate dal docente in quella data. Non è possibile utilizzare automaticamente anche giorni di ferie che sarebbero maturati nei mesi successivi.