Il Tribunale del lavoro di Parma ha condannato il Ministero dell’Istruzione a risarcire una docente a tempo determinato con 1.000,91 euro, più interessi e rivalutazione, a titolo di indennità sostitutiva per le ferie non godute negli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024. La sentenza applica un principio già affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui i giorni di ferie non richiesti non possono considerarsi automaticamente persi.

Il principio della Cassazione: nessuna perdita automatica delle ferie

Per la Cassazione, il docente a tempo determinato che non ha chiesto di godere delle ferie durante la sospensione delle lezioni mantiene il diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo invitato a usufruirne, avvisandolo espressamente che in caso contrario avrebbe perso sia le ferie sia l’indennità. L’onere di dimostrare questo avviso ricade quindi sull’amministrazione scolastica, non sul lavoratore.

Il ruolo della Corte di Giustizia europea

Il Tribunale di Parma, come riporta Anief, ha richiamato anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui il diritto alle ferie retribuite e alla relativa indennità non può considerarsi perso in automatico, se prima non viene verificato che il lavoratore sia stato informato in modo adeguato e messo davvero nelle condizioni di goderne prima della fine del rapporto di lavoro. Su questa base, il giudice ha stabilito che i docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in ferie nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.

Come cambia il calcolo dell’indennità

PeriodoConsiderato ferie fruite?
Giorni di sospensione delle lezioni durante l’anno scolasticoSì
Giorni tra la fine delle lezioni e il 30 giugnoNo
Festività soppresseIncluse nel calcolo dell’indennità sostitutiva

Sulla base di questi principi, il conteggio riformulato dal Ministero dopo la sentenza della Cassazione risulta dovuto: considera come ferie effettivamente fruite solo i giorni di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico, non quelli successivi al termine delle lezioni, e include tra i giorni rilevanti ai fini della liquidazione anche le festività soppresse.

Le conclusioni della sentenza di Parma

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:

1. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore di XXX di € 1.000,91 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, oltre interessi o rivalutazione dal dovuto al saldo;

2. condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore di XXX delle spese di lite, che liquida in € 500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in € 49,00 per esborsi, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Parma, 09/09/2026

Il giudice