Ferie non godute e monetizzazione cambiano per i dipendenti pubblici. Il Decreto PA 2026 modifica la disciplina e supera il divieto assoluto di corrispondere un’indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto. La novità interessa anche il personale della scuola e stabilisce condizioni precise per capire quando i giorni di ferie non utilizzati possono essere trasformati in un pagamento. Il Senato ha approvato definitivamente la conversione del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, con 95 voti favorevoli, 53 contrari e 2 astensioni.
Ferie non godute degli statali: cosa cambia con il Decreto PA 2026
La novità nasce dall’articolo 1 del Decreto PA 2026, che interviene sull’articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012.
La precedente formulazione prevedeva un divieto generale di corrispondere trattamenti economici sostitutivi per le ferie, i riposi e i permessi non goduti dal personale delle pubbliche amministrazioni. Il nuovo testo elimina l’espressione che impediva in ogni caso il pagamento e introduce una disciplina specifica per le ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro.
Questo non significa che il dipendente pubblico possa decidere liberamente di non utilizzare le ferie per ricevere successivamente il relativo importo. La regola di fondo resta infatti la fruizione effettiva delle ferie. L’amministrazione deve organizzare il lavoro in modo da permettere al dipendente di utilizzare i giorni maturati.
La modifica è stata introdotta per adeguare la disciplina italiana ai principi europei in materia di ferie annuali retribuite e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. La documentazione parlamentare richiama, in particolare, la causa C-218/22, Comune di Copertino.
Quando le ferie possono essere pagate
Il punto centrale riguarda il momento in cui può avvenire la monetizzazione delle ferie non godute. Il nuovo testo stabilisce che l’indennità finanziaria può essere corrisposta solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti previsti dalla norma. Non viene quindi introdotto un sistema che consenta al dipendente di chiedere durante il servizio il pagamento dei giorni di ferie anziché utilizzarli.
La questione può quindi interessare, per esempio, il lavoratore che termina il rapporto per pensionamento, dimissioni, scadenza di un contratto o altra causa di cessazione, quando rimangono ferie maturate che non è stato possibile utilizzare.
La semplice presenza di giorni residui, però, non è sufficiente. Occorre verificare perché le ferie non siano state utilizzate e, soprattutto, se il dipendente sia stato realmente messo nelle condizioni di usufruirne.
La nuova disciplina attribuisce infatti al datore di lavoro pubblico la responsabilità di garantire la possibilità di fruire pienamente delle ferie. L’amministrazione deve anche invitare formalmente il personale a utilizzarle e informarlo in tempo utile delle conseguenze della mancata fruizione.
Cosa succede se il dipendente sceglie di non utilizzare le ferie
La norma prende in considerazione anche il comportamento del lavoratore.
Se il dipendente sceglie consapevolmente di non utilizzare le ferie, nonostante sia stato messo nelle condizioni di farlo e sia stato informato delle conseguenze, alla cessazione del rapporto non matura il diritto al trattamento economico sostitutivo.
Un aspetto importante riguarda però la prova: spetta al datore di lavoro dimostrare la scelta consapevole del dipendente. Non è quindi sufficiente affermare, in modo generico, che il lavoratore avrebbe potuto chiedere le ferie.
La stessa impostazione era già presente nella giurisprudenza sul pubblico impiego. L’ARAN, richiamando una pronuncia della Cassazione, ha evidenziato che la monetizzazione delle ferie non godute può essere esclusa quando il datore di lavoro dimostra di avere invitato il dipendente a fruirne e di averlo informato delle conseguenze della mancata fruizione.
Ferie non godute nella scuola: cosa cambia per docenti e ATA
Per docenti e personale ATA, la modifica assume particolare interesse perché il rapporto di lavoro scolastico presenta regole specifiche sulla fruizione delle ferie e, nel caso dei supplenti, può esserci una cessazione del contratto al termine dell’anno scolastico. La nuova disciplina non significa, però, che tutte le ferie rimaste sul conto possano essere automaticamente pagate.
Il principio da tenere presente è un altro: il lavoratore deve avere avuto una possibilità effettiva di utilizzare le ferie.
Questo aspetto è particolarmente rilevante quando l’organizzazione del servizio impedisce la fruizione dei giorni spettanti. In questi casi occorre valutare la situazione specifica e la documentazione disponibile, comprese le comunicazioni dell’amministrazione e le indicazioni ricevute dal dipendente.
La norma stabilisce inoltre una decorrenza precisa: le nuove disposizioni si applicano alle ferie maturate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Non viene quindi previsto un pagamento automatico di tutti i giorni accumulati negli anni precedenti. Per le ferie maturate prima della nuova decorrenza continuano a dover essere considerate le norme applicabili al periodo interessato e gli orientamenti giurisprudenziali già formatisi. Il quadro, dunque, può essere riassunto in questo modo:
- le ferie restano un diritto da utilizzare;
- la monetizzazione è collegata alla cessazione del rapporto di lavoro;
- l’amministrazione deve mettere il dipendente nella condizione di usufruire delle ferie;
- deve anche informarlo formalmente delle conseguenze della mancata fruizione;
- se il lavoratore rinuncia consapevolmente alle ferie pur potendo utilizzarle, l’indennità non spetta;
- l’onere di dimostrare questa scelta consapevole ricade sul datore di lavoro;
- le nuove regole riguardano le ferie maturate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione.
La modifica, in conclusione, non trasforma le ferie in una voce retributiva liberamente convertibile in denaro. Il riposo rimane la regola; il pagamento entra in gioco quando il rapporto termina e ricorrono le condizioni previste dalla nuova disciplina.
