GPS e scioglimento della riserva sono al centro di una questione che può interessare molti docenti alle prese con l’aggiornamento delle graduatorie. Cosa succede quando un malfunzionamento del sistema informatico impedisce di completare correttamente una procedura entro i termini previsti? Il caso sottoposto all’avvocato Altieri riguarda un docente inserito nelle GPS con riserva per un titolo estero e, contemporaneamente, interessato al percorso di specializzazione sul sostegno INDIRE. Secondo quanto riferito, un problema riscontrato nella piattaforma avrebbe impedito di procedere secondo le modalità necessarie allo scioglimento della riserva. La domanda è quindi se, in caso di risposta negativa da parte dell’amministrazione, esistano margini per proporre un ricorso. Quali elementi debbano essere dimostrati per sostenere le proprie ragioni?

Scioglimento della riserva GPS: la domanda del docente

Un lettore scrive: “Sono un docente di sostegno e di diritto ed economia nella scuola secondaria di secondo grado. Ho conseguito il titolo estero con riserva nel mese di aprile 2025 ed ho presentato domanda di riconoscimento senza mai avere nessun riscontro. Mi sono aggiunto nell‘elenco aggiuntivo ad agosto 2025. Nell’anno 2026 con l’aggiornamento delle graduatorie e entro il 16 marzo 2026 (sia per la materia che per il sostegno) risultavo per il sostegno essere in prima fascia con riserva per il titolo estero.

Poichè a fine Marzo scadeva la domanda per il corso INDIRE. Ho provato a creare una seconda prima fascia ADSS sostegno con riserva per inserire il titolo indire che avrei conseguito entro il 30 giugno 2026 in modo tale da sciogliere successivamente la riserva nella finestra temporale 15/6 – 2/7, ma il sistema mi diceva che era impossibile creare una seconda riserva poichè ero già in prima fascia con riserva sul sostegno.

Ora purtroppo per un errore tecnico del sistema a monte, nell’arco temporale di scioglimento della riserva non ho potuto sostituire il titolo INDIRE (27 Giugno 2026) con il titolo estero. Ho inviato una mail all’Ufficio scolastico provinciale per segnalare il problema ma ad oggi non ho avuto alcun riscontro. Ci sono margini per proporre un eventuale ricorso nel caso di risposta negativa?”

Errore informatico nelle GPS e scioglimento della riserva: cosa dice la giurisprudenza

La questione non è di facile soluzione in quanto si tratterebbe di dimostrare il problema informatico che ha impedito al nostro lettore lo scioglimento della riserva per aver conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno attraverso il percorso INDIRE, con la precisazione che, in ogni caso, fornita tale prova, la giurispurdenza sul punto non è univoca, scrive l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

La giurisprudenza amministrativa

La giurisrpudenza amministrativa (TAR e Consiglio di Stato) è abbastanza consolidata nell’affermare il principio secondo cui l’errore o il malfunzionamento del sistema informatico non può automaticamente tradursi in un provvedimento sostanziale di esclusione quando la domanda possa essere presentata esclusivamente mediante piattaforma telematica.

Sul punto cito, tra tutte, la sentenza n. 5136 del 7 novembre 2017 del Consiglio di Stato, sez. VI, secondo cui la previsione dell’esclusiva modalità telematica presuppone la piena e costante funzionalità del sistema e che gli eventuali malfunzionamenti non possono tradursi nella perdita della posizione sostanziale spettante al privato. In assenza di modalità alternative predisposte dall’Amministrazione, non può essere imposto al privato di utilizzare una modalità diversa da quella prevista dalla disciplina.

Il Consiglio di Stato ha inoltre valorizzato il comportamento diligente dell’interessato e il criterio della vicinanza della prova, ponendo a carico dell’Amministrazione la dimostrazione di circostanze relative al funzionamento del proprio sistema informatico.

In sostanza, la giurisprudenza amministrativa ha affermato il principio secondo cui quando la P.A. impone la presentazione di un’istanza esclusivamente mediante una piattaforma telematica, il principio di autoresponsabilità del privato non può essere applicato in modo assoluto qualora quest’ultimo abbia tempestivamente avviato e correttamente eseguito gli adempimenti necessari, ma incontri difficoltà oggettive nella fase di trasmissione imputabili, anche solo in parte, al sistema informatico o alla sua configurazione. In tali ipotesi, l’Amministrazione è tenuta ad attivare il soccorso procedimentale di cui all’art. 6 L. 241/1990, evitando che il malfunzionamento o l’eccessivo formalismo della procedura telematica determini l’automatica esclusione del privato.

La giurisprudenza ordinaria

Quanto, invece, al Giudice del Lavoro (che sarebbe il Giudice munito di giurisdizione nel caso sottoposto dal lettore), la giurisrudenza, invece, non è così univoca.

Invero, se da un lato vi sono pronunce favorevoli in cui il Tribunale ha ritenuto doverosa l’applicazione del principio del soccorso istruttorio richiamando espressamente l’art. 6 L. 241/1990 e il principio di leale collaborazione, in quanto tali principi sono ancora più cogenti quando la domanda di partecipazione al concorso è presentata per via telematica, perché lo strumento informatico e i mezzi telematici sono “serventi rispetto all’attività amministrativa” e possono esporre l’utente a errori o difficoltà (Tribunale di Prato, sent. 26 marzo 2025, n. 156), dall’altro lato, invece, vi sono pronunce negative che affermano il principio secondo cui deve escludersi il soccorso istruttorio nei casi nei quali manchi completamente la domanda di partecipazione e quindi non si tratti di porre rimedio a lacune o errori di una domanda pervenuta tempestivamente (Corte d’Appello di Napoli, 6 febbraio 2025, n. 417).

La risposta al quesito

Alla luce di quanto si è sin qui detto e degli orientamenti giurisprudenziali citati, la possibilità di un esito positivo di un eventuale contenzioso, pur nella consapevolezza che la giurispudenza ordinaria non è univoca sul punto, è subordinato, in ogni caso, alla concreta prova del malfunzionameno del sistema informatico che ha impedito l’invio della domanda e della prova che il docente abbia segnalato per tempo l’errore all’Ufficio Scolastico Provinciale, inviando tempestivamente una pec, mail, raccomandata.

Sbe il Giudice munito di giurisdizione nel caso sottoposto dal lettore), la giurisrudenza, invece, non è così univoca.

Invero, se da un lato vi sono pronunce favorevoli in cui il Tribunale ha ritenuto doverosa l’applicazione del principio del soccorso istruttorio richiamando espressamente l’art. 6 L. 241/1990 e il principio di leale collaborazione, in quanto tali principi sono ancora più cogenti quando la domanda di partecipazione al concorso è presentata per via telematica, perché lo strumento informatico e i mezzi telematici sono “serventi rispetto all’attività amministrativa” e possono esporre l’utente a errori o difficoltà (Tribunale di Prato, sent. 26 marzo 2025, n. 156), dall’altro lato, invece, vi sono pronunce negative che affermano il principio secondo cui deve escludersi il soccorso istruttorio nei casi nei quali manchi completamente la domanda di partecipazione e quindi non si tratti di porre rimedio a lacune o errori di una domanda pervenuta tempestivamente (Corte d’Appello di Napoli, 6 febbraio 2025, n. 417).

LA RISPOSTA AL QUESITO

Alla luce di quanto si è sin qui detto e degli orientamenti giurisprudenziali citati, la possibilità di un esito positivo di un eventuale contenzioso, pur nella consapevolezza che la giurispudenza ordinaria non è univoca sul punto, è subordinato, in ogni caso, alla concreta prova del malfunzionameno del sistema informatico che ha impedito l’invio della domanda e della prova che il docente abbia segnalato per tempo l’errore all’Ufficio Scolastico Provinciale, inviando tempestivamente una pec, mail, raccomandata.