Tutto il personale di ruolo deve inoltrare domanda per aggiornare o inserirsi nella graduatoria interna d’istituto della scuola in cui è titolare: la tempistica delle domande sarà indicata dall’ordinanza ministeriale che disciplinerà la mobilità 2024 e di cui siamo in attesa. Ogni istituto scolastico ha il compito di predisporre ogni anno tale elenco graduato in relazione ad ogni classe di concorso e tipologia di posto che costituiscono l’organico dell’autonomia. Chi tra i docenti che ha ottenuto trasferimento per il corrente anno scolastico 2023/24 e chi tra i neoassunti lo scorso settembre si ritroverà in coda? Capiamolo in seguito qui di seguito.
Come si costituisce la graduatoria interna di istituto
La posizione occupata dai docenti titolari nella graduatoria interna di istituto è fondamentale in primo luogo per determinare gli eventuali insegnanti perdenti posto, perché in esubero rispetto all’organico dell’autonomia di una determinata scuola a seguito della contrazione del numero di cattedre. Tutti i docenti a tempo indeterminato che risultano titolari nell’istituto devono essere inseriti nell’elenco graduato, compresi i docenti assenti per malattia, congedo, aspettativa o che sono in assegnazione o utilizzazione presso altra scuola (gli insegnanti che a loro volta, quindi, sono in assegnazione/utilizzazione devono presentare domanda nell’istituto in cui hanno la titolarità).
Chi diventa eventuale perdente posto tra neo immesso e neo trasferito
A determinare tale posizione e il relativo inserimento in graduatoria è in primo luogo il punteggio di ogni docente, definito in base alla tabella in merito del CCNI. Oltre a ciò, però, risulta determinante l’anno scolastico in cui si è acquisita la titolarità nella scuola, sia per recente trasferimento, sia per immissione in ruolo.
Tali docenti neo immessi o neo trasferiti, infatti, sono inseriti nella graduatoria interna di istituto in coda rispetto a tutti i colleghi facente parte dell’organico, indipendentemente dal loro punteggio. Chi sarà l’insegnante perdente posto nel caso in cui si riscontrerà una contrazione di organico per un determinato ruolo/cattedra? In questo caso sarà determinante il punteggio: il docente in coda, con un punteggio maggiore non diventerà soprannumerario. Non si salva, pertanto, chi è da più anni di ruolo: se il neo immesso ha molti anni di servizio da precario e vari titoli culturali che gli permettono di maturare un punteggio superiore al collega trasferito, sarà quest’ultimo ad essere in esubero. A parità di punti, invece, prevale chi ha la maggiore età.