Chi ha subito destituzione, dispensa, licenziamento o decadenza dall’impiego pubblico non puรฒ entrare nelle graduatorie ATA di terza fascia, e il divieto non ha scadenza. Con il rinnovo per il triennio 2027/2030 la clausola tornerร  probabilmente in vigore. Secondo gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola dello Studio Esposito Santonicola, un divieto automatico e perpetuo contrasta con la Costituzione. Ecco su quali basi giuridiche poggia questa lettura.

Graduatorie ATA terza fascia: cosa prevede la clausola di esclusione

Le graduatorie attuali derivano dal decreto ministeriale 21 maggio 2024, n. 89, valido fino al termine dell’anno scolastico 2026/2027. L’articolo 3, comma 2, esclude dalla procedura le categorie indicate in tabella e non fissa un termine dopo il quale il divieto cessi.

Ipotesi di esclusioneRiferimento nel DM 89/2024Fonte della preclusione
DestituzioneArt. 3, comma 2, lett. b e cArt. 2, comma 5, D.P.R. 3/1957
Dispensa per persistente insufficiente rendimentoArt. 3, comma 2, lett. bArt. 2, comma 5, D.P.R. 3/1957
Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivoArt. 3, comma 2, lett. bArt. 2, comma 7, D.P.R. 487/1994 (regolamento)
Decadenza da un impiego stataleArt. 3, comma 2, lett. cArt. 128, comma 2, D.P.R. 3/1957

Gli avvocati osservano che l’amministrazione non puรฒ considerare la gravitร  del fatto, gli anni trascorsi, la condotta successiva o l’eventuale riabilitazione. Per rendere l’idea di una preclusione che il tempo non attenua, usano l’espressione figurata ยซergastolo professionaleยป, che non รจ un termine giuridico.

Le sentenze della Corte costituzionale

Il ragionamento si appoggia a due pronunce che hanno colpito meccanismi di esclusione automatica.

SentenzaCasoPrincipio affermato
n. 329 del 27 luglio 2007Un’insegnante estromessa dalle graduatorie permanenti per una decadenza precedenteIllegittimo l’art. 128, comma 2, D.P.R. 3/1957, nella parte in cui non obbliga l’amministrazione a valutare il provvedimento di decadenza. Il divieto operava in automatico e per una durata illimitata, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione
n. 40 dell’11 marzo 2024Esclusione dal concorso per allievi finanzieri per guida in stato di ebbrezza costituente reatoIllegittimo il meccanismo automatico che toglieva all’amministrazione il potere di valutare l’illecito, mentre per altre Forze di polizia la stessa condotta รจ esaminata caso per caso

Il punto comune รจ che la sanzione deve essere adeguata all’illecito. Una regola che esclude sempre e comunque, senza guardare al singolo caso, non rispetta questo criterio.

I principi costituzionali in gioco

Secondo lo Studio (si tratta di un parere), un divieto perpetuo e privo di valutazione individuale viola piรน norme della Costituzione.

NormaPrincipioCome sarebbe violato
Art. 3Eguaglianza, ragionevolezza, proporzionalitร Vicende molto diverse per gravitร  ed epoca ricevono lo stesso trattamento
Artt. 4 e 35Tutela del lavoroL’accesso alle supplenze resta precluso a tempo indeterminato
Art. 97, comma 2Buon andamento dell’amministrazioneRinunciare per sempre a professionalitร  non piรน riconsiderate non giova al servizio

Conta anche il rango della norma che fonda l’esclusione. Per i licenziati la preclusione deriva da un regolamento, che il giudice amministrativo puรฒ sindacare direttamente. Per i decaduti la sentenza del 2007 ha giร  introdotto l’obbligo di valutazione. Per i destituiti e dispensati la preclusione discende dall’art. 2, comma 5, D.P.R. 3/1957: se non fosse possibile una lettura conforme a Costituzione, la questione dovrebbe essere portata alla Corte costituzionale (art. 23, legge 87/1953).

I legali precisano che non si mettono in discussione i provvedimenti espulsivi nรฉ i loro presupposti, nรฉ la necessitร  che l’amministrazione possa contare su lealtร  e affidabilitร  dei dipendenti. Si contesta l’automatismo: la richiesta รจ che l’amministrazione valuti in concreto serietร  dell’addebito, tempo trascorso e comportamento successivo.