Potenziamento

La legge n. 107/2015 (art. 1 c. 95) ha introdotto i posti di potenziamento. Questi sono destinati all’ampliamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Nell’assegnazione delle supplenze tramite GPS, tali ore possono essere attribuite indistintamente agli aspiranti docenti, facendo parte dell’organico dell’autonomia. Discorso diverso, invece, per quel che concerne le graduatorie di istituto. In quest’ultimo caso, infatti, di regola non è possibile conferire supplenze. Eppure, stando al dettato normativo, potrebbero esserci delle eccezioni. Vediamo nel dettaglio.

Graduatorie di istituto: potenziamento no, ore curricolari sì

L’OM n. 88/2024 è abbastanza chiara in merito. Secondo l’art. 13 c. 15, “i posti del potenziamento introdotti dall’articolo 1, comma 95, della Legge 107/2015 non possono essere, ai sensi del predetto comma, coperti con personale titolare di supplenze temporanee di cui all’articolo 2, comma 5, lettera c) della presente ordinanza a eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto”. Le supplenze temporanee in questione sono quelle brevi e saltuarie, che possono avere un termine al più entro la fine delle lezioni. In pratica, l’ordinanza ministeriale impedisce di poter ricorrere alla copertura dei posti di potenziamento in caso di assenza di un docente per svariate cause. Nell’ipotesi in cui il docente di potenziamento abbia anche delle ore curricolari, quest’ultime possono invece assolutamente essere coperte con supplenze da graduatorie di istituto.

Facendo un esempio concreto: se un docente ha 18 ore di potenziamento e si assenta, questo non potrà essere sostituito tramite GI. Se un docente ha 9 ore di potenziamento e 9 ore curricolari, allora il Dirigente Scolastico potrà assegnare tramite GI le sole 9 ore curricolari, escludendo il potenziamento.

E se le GPS sono incapienti?

Stando alla lettera del testo, ciò che è impedito alle istituzioni scolastiche è assegnare posti di potenziamento tramite supplenze brevi e temporanee. Ciò è fatto per evitare eccessivi oneri dovuti alla sostituzione di un docente assente. Se, però, su una determinata classe di concorso il posto di potenziamento non riuscisse a essere assegnato tramite GPS, questo sarebbe assegnabile ricorrendo alle graduatorie di istituto? Attenendoci alla normativa, nulla pare impedirlo. Infatti, essendo gli incarichi conferiti da GPS necessariamente al 30 giugno o al 31 agosto, questi potrebbero essere coperti anche da GI, non andando in contrasto con la previsione normativa. Anche perché, come spiegato in premessa, una volta assegnati all’istituzione scolastica i posti di potenziamento confluiscono indistintamente nell’organico dell’autonomia della medesima. Pertanto, in caso di esaurimento delle GPS, le GI potrebbero assegnare posti di potenziamento al 30 giugno o al 31 agosto.