Quando si viene considerati lavoratori fragili? La condizione può essere prorogata? Un lettore ci scrive: “Sono un professore a tempo indeterminato e sono stato lavoratore fragile da maggio a luglio. Attualmente, a causa di problemi di salute, sono nuovamente in stato di fragilità: vorrei sapere qual è la situazione attuale e se posso chiedere nuovamente di svolgere attività lavorativa che tenga conto della mia condizione di fragilità. Allego documentazione.” Risponde alla richiesta l’Avvocato Angela Maria Fasano.
Chi sono i lavoratori fragili
Gentile Professore, analizzata la documentazione allegata e in merito al Suo quesito Le espongo quanto segue. I lavoratori fragili, a mente del Decreto decreto-legge n. 18/2020 art. 26 commi 2 e s.s. sono lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di:
- rischio derivante da immunodepressione
- o da esiti da patologie oncologiche
- o dallo svolgimento di relative terapie salvavita,
- ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Orbene, dalla documentazione da Lei allegata non emerge lo stato di gravità in merito al beneficio di cui alla Legge n. 104/1992. A tal fine, per poter beneficiare delle garanzie a tutela della Sua salute, Le consiglio di ottenere il rilascio di idonea certificazione medica che attesti o il rischio derivante da immunodepressione o dallo svolgimento di terapie salvavita. In tal senso, sarà il medico competente a valutare la Sua posizione in base alla patologia accertata ed al suo stato di avanzamento.
Inidoneità alla mansione
Potrebbe, eventualmente, valutare per le altre situazioni di fragilità non ricomprese nell’art.26, comma 2 del D.L.18/2020, ove resta salva la possibilità di richiedere visita medica presso il medico competente al fine della valutazione dell’eventuale inidoneità alla mansione e della possibilità di prestare servizio in modalità agile. Ma è un rischio per la sua prestazione. L’inidoneità alla mansione potrebbe anche determinare la perdita del posto di lavoro o l’attribuzione di una mansione distante dall’insegnamento (lavoro in biblioteca scolastica ad esempio).
In conclusione, le altre eventuali assenze derivanti da situazioni di fragilità e certificate dal medico competente ovvero, in assenza, dai servizi ASL o dal medico di base saranno imputate a malattia con applicazione, in questo caso, delle trattenute di cui art.71, del decreto legge 25 giugno 2008. Tali assenze rientrano nel periodo di comporto di cui agli artt.17 e 19 del CCNL Scuola 2006/2009. Rimango a Sua disposizione e porgo cordiali saluti.
avv. Angela Maria Fasano