In attesa della documentazione della Legge 104 per assistere un parente invalido, un neo-immesso in ruolo con vincolo triennale può far richiesta di mobilità? Un lettore pone due quesiti a cui risponde l‘Avvocato Salvatore Braghini. “Salve, sono un docente neo-immesso quest’anno in ruolo (sto svolgendo l’anno di prova) e vorrei avere se possibile un chiarimento. Alla luce del nuovo CCNL, sono vincolato nella sede di assunzione per un periodo pari a 3 anni  (cosiddetto vincolo triennale). Tuttavia, mio padre, a causa di motivi di salute, probabilmente otterrà entro qualche mese l’Invalidità civile ai sensi della L.104 art 3 comma 3. Le mie perplessità sono:

  1. bisogna avere la 104 già prima della finestra tipica di febbraio/marzo per richiedere trasferimento o nel caso si può richiedere mobilità con riserva e attendere l’esito dell’ iter di accertamento?
  2. per ottenere il trasferimento, bisogna avere la residenza nello stesso comune dove risiede mio padre? Se si da quanti mesi?”

Mobilità e legge 104: cosa dice la normativa

Assume rilievo, per rispondere alle domande, la disposizione di cui all’art. 13, comma 5, del D,Lgs. 59/2017 modificato dal decreto-legge 36/2022, in quanto prevede che “Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo e all’articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso”.

Norma applicabile al nostro lettore poiché immesso in ruolo dopo l’a.s. 2022/2023. Dunque, in applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, deve trattarsi di fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o iscrizione in Graduatoria a Esaurimento o GPS. Da precisare altresì che il vincolo non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI , alle condizioni ivi previste. A queste ultime condizioni dovrà pertanto riferirsi. Ed esse, al di fuori del caso di unico figlio convivente con il genitore disabile, prevedono che: “la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

  • 1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
  • 2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico”.

Avv. Salvatore Braghini