Come riportato anche nella nota numero 150796 del MIM riguardo le indicazioni per la cessazione di servizio del personale scolastico dal 1ยฐ settembre 2025, docenti e ATA, una volta raggiunti i requisiti anagrafici e contributivi necessari, potranno accedere al cosiddetto pensionamento d’ufficio. In altre parole, potranno essere collocati a riposo automaticamente, senza dover presentare apposita domanda.
Pensionamento d’ufficio docenti e ATA: requisiti
Possono accedere al pensionamento d’ufficio senza la necessitร di presentare apposita istanza tramite il sistema POLIS i lavoratori della scuola che abbiano maturato 65 anni di etร e 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne) oppure 67 anni di etร e 20 anni di contributi entro e non oltre il 31 agosto 2025. Pertanto, coloro che rientrano in questo gruppo non dovranno rispettare le scadenze del 21 ottobre 2024 (docenti e ATA) e del 28 febbraio 2025 (dirigenti scolastici) per inviare la domanda di cessazione del servizio. Ne consegue che rimarranno in servizio i soggetti che, pur avendo compiuto 65 o 67 anni, non hanno maturato l’anzianitร contributiva necessaria entro il 31 agosto 2025 e non hanno presentato domanda di cessazione tramite POLIS.
“Laddove lโamministrazione non si avvalga della facoltร di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrร obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni […] Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2025 la cessazione dal servizio puรฒ avvenire solo a domanda dellโinteressato”.
Trattenimento in servizio
Ci sono tuttavia dei casi in cui รจ possibile trattenersi in servizio oltre i limiti dell’etร per il pensionamento d’ufficio. In particolare, quando bisogna finire di maturare l’anzianitร minima contributiva per il diritto alla pensione. “Potranno chiedere la permanenza in servizioย i soli soggetti che, compiendo 67 anni di etร entro il 31 agosto 2025,ย non sono in possesso di 20 anni di anzianitร contributivaย entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite POLIS”.
Un’altra eccezione รจ prevista per ilย personale della scuola impegnato in progetti didattici internazionali in lingua straniera. ร di fatto previsto che “al fine di assicurare continuitร alle attivitร previste negli accordi sottoscritti con scuole o universitร dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non piรน di tre anni”.