Una sentenza importante emessa dalla Corte di Cassazione il 29 marzo 2024 ha segnato un punto di svolta per i lavoratori della scuola, che hanno svolto il servizio militare di leva non in costanza di nomina. Il ricorso, promosso dallo Studio Legale Naso & Partners e rappresentata dagli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia, riconosce il diritto incontestabile dei dipendenti scolastici a ricevere il pieno riconoscimento del punteggio del servizio militare nelle graduatorie scolastiche.

Servizio di leva non in costanza di nomina: spetta il pieno punteggio

In armonia con quanto già rilevato dal Tribunale di Roma di recente, la Corte ha sottolineato, facendo riferimento alla normativa pertinente, che il servizio militare obbligatorio, così come il servizio civile alternativo, è valido a tutti gli effetti, anche se completato prima dell’ingresso ufficiale in ruolo. Questo chiarimento giunge dopo un accurato esame degli articoli 485, comma 7, del D.Lgs. 297/1994 e 2050 del D.Lgs. n. 66/2000, che assicurano l’equiparazione dei servizi militari ai servizi civili negli ambiti pubblici e concorsuali.

La decisione si appoggia su una precedente sentenza (n. 41894/2021) che invalidava l’interpretazione restrittiva dell’applicabilità delle norme solo post-assunzione, aprendo la strada a un’integrazione dei servizi militari per la valutazione complessiva dei titoli, indipendentemente dalla simultaneità con un rapporto di lavoro. Secondo la Suprema Corte una contrapposizione tra le suddette disposizioni appare testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all’art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

Servizio militare obbligatorio e servizio civile validi per la progressione carriera

In linea con questa interpretazione, la sentenza stabilisce che il servizio militare obbligatorio e il servizio civile equivalente sono sempre valutabili ai fini della progressione di carriera e dell’accesso ai ruoli scolastici, confermando che tali servizi devono essere valutati alla pari con gli impieghi civili presso enti pubblici, sia che siano stati prestati durante un rapporto di lavoro che non. Ha dunque cassato la precedente sentenza della Corte d’Appello di Roma per non aver riconosciuto la generale valutabilità del servizio di leva ai sensi delle richiamate disposizioni, ovvero per non aver ravvisato un contrasto tra l’art. 485 d. lgs. n. 297/1994 dell’art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2011 e non disapplicando la norma regolamentare.

Questa pronuncia rappresenta un passo avanti nella risoluzione di un dibattito legale protratto da anni, confermando definitivamente il diritto del personale scolastico all’attribuzione dell’integrale punteggio per il servizio militare prestato dal medesimo non in costanza di nomina, anche nelle graduatorie scolastiche.