Per le procedure concorsuali del PNRR3, la mancata assegnazione di alcuni posti entro il 31 agosto può generare dubbi tra gli aspiranti che si trovano in posizione utile nelle graduatorie. È il caso di una docente dell’Emilia-Romagna che segnala diverse rinunce nella propria classe di concorso e chiede cosa accada ai posti rimasti disponibili dopo le surroghe. In particolare, la docente si trova tra gli idonei nella quota del 30% e vorrebbe sapere se quei posti potranno ancora essere utilizzati per lo scorrimento della graduatoria. L’avvocato Gianfranco Nunziata chiarisce come vengono gestiti i posti non assegnati entro il termine previsto e quale tutela permane per gli idonei.

PNRR3 e posti non assegnati: la domanda

Una lettrice domanda: “Del PNRR3, i posti che, a seguito di surroghe e ulteriori rinunce, non sono stati assegnati entro il 31 agosto, che fine fanno? In Emilia, nella mia CDC (AM48 e AS48), ci sono state 4 rinunce. Io sono il terzo idoneo del 30%, ma non si è saputo più nulla di quei posti, nessun sindacato e nessuno sa dirmi come funziona adesso. Non ci sono stati nemmeno ulteriori scorrimenti a seguito delle 4 rinunce.”

PNRR3, posti vacanti dopo le rinunce: cosa prevede la normativa

Risponde alla nostra lettrice l’Avvocato Gianfranco Nunziata, che scrive: In merito alle procedure concorsuali PNRR3 e alla sorte dei posti non assegnati entro il termine del 31 agosto a seguito di rinunce intervenute dopo l’esaurimento delle fasi di surroga, il quadro regolatorio e procedurale prevede quanto segue:

  • Blocco amministrativo delle immissioni in ruolo: Le operazioni di immissione in ruolo con decorrenza dal 1° settembre devono concludersi tassativamente entro il 31 agosto dell’anno di riferimento. Non sono previsti accantonamenti tardivi o ulteriori scorrimenti delle graduatorie concorsuali nel mese di settembre per la stipula di contratti a tempo indeterminato per l’anno scolastico in corso.
  • Destinazione transitoria dei posti non assegnati: I posti rimasti vacanti a causa di rinunce non vanno persi, bensì cambiano temporaneamente destinazione per l’anno scolastico corrente. Tali cattedre vengono restituite all’Ufficio Scolastico Regionale / Ambito Territoriale competente e coperte mediante contratti di supplenza annuale (fino al 31 agosto o fino al 30 giugno) attingendo dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) o dalle Graduatorie d’Istituto (GI), al fine di garantire la continuità didattica.
  • Posizione e tutela degli idonei (quota 30%): Per gli aspiranti collocati in posizione di idoneità entro il limite della riserva/quota del 30%, la posizione rimane pienamente valida e protetta. Le graduatorie di merito hanno validità triennale. Di conseguenza, i posti rimasti non coperti verranno recuperati nei contingenti delle immissioni in ruolo dell’anno scolastico successivo, nel quale la graduatoria procederà con lo scorrimento garantito a partire dalle posizioni non soddisfatte.