I posti di potenziamento sono stati introdotti dalla legge n. 107/2015. Questi hanno la funzione di arricchire l’offerta formativa. Tali posti rientrano nell’organico dell’autonomia, senza distinzione rispetto alle attività curriculari. Il docente di potenziamento è infatti a tutti gli effetti equiparato ad un docente di cattedra. Tale possibilità vale tanto per i posti comuni che per quelli di sostegno. In tanti nutrono ancora numerosi dubbi su quali attività svolgere se il potenziamento dovesse rientrare nell’ambito del sostegno. Ecco che cosa è possibile fare.
Il docente su sostegno può avere compiti organizzativi?
Come appena scritto, il potenziamento non distingue tra posto comune e sostegno. Pertanto, sarà possibile utilizzare le medesime possibilità previste per i posti curricolari. Dunque, un docente di sostegno potrebbe far parte dello staff della dirigenza, utilizzando una parte (o anche la globalità) delle sue ore di potenziamento. Ricoprirebbe il ruolo di collaboratore o di coadiutore, altra figura introdotta dalla legge “Buona Scuola”. O ancora, potrebbe svolgere l’incarico di coordinatore dell’area inclusione o afferente all’area organizzativa (PCTO, progetti PNRR, PTOF ecc.).
Alcuni ritengono, erroneamente, che non sarebbe possibile assegnare incarichi di tale genere, in quanto non strettamente attinenti alla didattica. In realtà, è proprio la l. 107/2015 (art. 1 c. 5) a stabilire che i docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. Dunque, è sempre possibile utilizzare i docenti potenziati, anche assegnati al sostegno, per compiti organizzativi, progettuali e di coordinamento.
Le altre attività di potenziamento previste
Ovviamente, è sempre possibile svolgere le altre attività stabilite dall’art. 1 c. 7 del summenzionato testo normativo. A titolo esemplificativo, in base anche alle caratteristiche e alle specificità del docente di potenziamento, si possono prevedere attività linguistiche, scientifiche, matematiche, giuridiche, economiche, artistiche, cinematografiche, di orientamento, sportive e digitali.
Resta poi il nodo delle ore a disposizione. Il potenziamento, come spiegato, ha la funzione di arricchire l’offerta formativa. Pertanto, è necessario mettere il docente nelle condizioni di fornire il miglior contributo possibile. Può comunque accadere che un piccolo pacchetto di ore sia destinato alla copertura dei colleghi assenti. Questo, però, non dovrebbe mai accadere nelle ipotesi di cattedre di potenziamento intere. Sarebbe infatti poco coerente con le finalità del PTOF assegnare una risorsa per 18 ore alla sostituzione dei docenti. È sempre necessario trovare un equilibrio tra le esigenze quotidiane della scuola e la realizzazione degli obiettivi dell’istituto, oltre che tenere in considerazione il rispetto della professionalità del docente.
Sostituzione e assenze docenti di potenziamento
Attenzione a non confondere le ore a disposizione con la sostituzione dei docenti di sostegno assenti. Sono due casistiche differenti. Se infatti un docente di sostegno ha delle ore a disposizione nella sua cattedra, queste sono a disposizione di tutte le esigenze, non solamente quelle collegate specificamente al sostegno. Va infine ricordato che non è possibile sostituire i docenti di potenziamento assenti. Pertanto, in caso di assenza, le segreterie non potranno convocare da graduatorie di istituto o tramite interpello. Ciò vale solo per le ore di potenziamento. Se un docente ha una cattedra mista, ad esempio 9 ore di lezione in classe e 9 ore di potenziamento, le segreterie sono autorizzate a convocare, in caso di assenza, solamente sulle 9 ore di lezione.