L’interpello è il nuovo strumento che ha trovato spazio a partire da questo anno scolastico. Ad oggi, molte scuole stanno ricorrendo a tale canale, il quale sta supportando le segreterie nel reclutamento del personale supplente. Forte è la necessità soprattutto in alcune classi di concorso che soffrono la carenza cronica di aspiranti insegnanti. Tra i dubbi che interessano i docenti coinvolti vi sono quelli legati alla proroga del contratto da interpello in caso di supplenza breve. Come funziona in tal caso? Quali regole valgono?
Le regole per l’interpello
L’interpello è tipicamente utilizzato per le supplenze brevi e temporanee. Può anche accadere di ricevere delle proposte a tempo determinato fino al 31 agosto e al 30 giugno, o anche fino al termine delle lezioni. Questo può avvenire in alcune classi di concorso particolarmente sature e dopo aver effettuato il relativo scorrimento delle GPS e delle graduatorie di istituto. Va infatti precisato che l’interpello è lo strumento residuale che hanno le istituzioni scolastiche per reclutare i docenti.
Detto ciò, all’interpello si applicano per analogia le medesime disposizioni valevoli per i contratti stipulati da graduatorie di istituto. Pertanto, valgono sia le disposizioni previste in materia di rinuncia e abbandono del servizio (art. 14 dell’OM n. 88/2024), sia quelle in materia di proroga del contratto in caso di assenza del titolare. Quest’ultima è regolata dall’art. 13 commi 11 e 12 della menzionata ordinanza.
Proroga del contratto assicurata in toto in caso di giorno festivo o libero dall’insegnamento
Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
L’art. 13 c. 11 chiarisce che, nel caso in cui vi siano due periodi di assenza differenti, intervallati solamente da giorno festivo o giorno libero dall’insegnamento, la proroga è assicurata al docente già in servizio. Facciamo un esempio. Un docente viene chiamato da interpello per svolgere una supplenza dal 2 al 6 dicembre. Il 7 è il giorno libero dall’insegnamento per la scuola in questione e l’8 dicembre è un giorno festivo. Il 9 dicembre, il titolare rende noto un nuovo periodo di assenza fino al 20 dicembre. In tal caso, non si dovrà richiamare nuovamente da interpello, ma il docente in servizio sarà automaticamente confermato sul medesimo posto già assegnato. E il suo contratto è prorogato dal 7 dicembre. In tal modo sono compresi i due giorni antecedenti al nuovo periodo di assenza del titolare.
Discorso diverso in caso di sospensione delle lezioni
La musica cambia quando si tratta di un periodo di sospensione delle lezioni. Il classico caso è quello delle festività natalizie. Infatti, oltre ad avere al suo interno giorni festivi e giorni liberi dall’insegnamento, il periodo a cavallo tra dicembre e gennaio conta anche delle date che sono considerate sospensione delle lezioni. Non a caso, il personale ATA è regolarmente in servizio nelle giornate non festive o libere. Pertanto, cosa accade se l’assenza del titolare avviene fino a prima di Natale a cui segue un nuovo periodo di assenza al rientro?
Ancora una volta giunge in soccorso l’OM n. 88/2024 (art. 13 c. 12). Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni. Dunque, sebbene sia garantita la continuità didattica e la conferma del posto, in questo caso non si parla di proroga. Ciò perché, banalmente, essa non sussiste.
Riprendendo l’esempio: il docente di cui sopra ha comunicato la sua assenza fino al 20 dicembre. Il supplente ricopre l’incarico fino a tale data. Dopo, scatta il periodo di sospensione delle lezioni. Al rientro, fissato il 7 gennaio, il titolare comunica un nuovo periodo di assenza. In questo caso, il supplente è riconfermato, ma purtroppo, a livello economico e contrattuale, il periodo delle festività natalizie non sarà conteggiato. Infatti, come recita la disposizione dell’ordinanza ministeriale, si tratta di un vero e proprio nuovo contratto. E quest’ultimo decorre dal primo giorno di ripresa. Nel nostro esempio, dal 7 gennaio 2025.