Ricostruzione carriera
Ricostruzione carriera

Resta sempre accesa l’attenzione sul riscatto dell’anno di servizio 2013 ai fini della ricostruzione carriera e degli scatti stipendiali sia del personale docente che ATA: il sindacato UIL Scuola Rua ha reso noto, attraverso un comunicato stampa, che un altro ricorso è stato accolto ieri, 24 ottobre, dal Tribunale di Roma. Il riscatto 2013 è diventato quindi un diritto di cui avvelersi: di seguito il punto della questione. 

La sentenza del Tribunale di Roma sul riscatto 2013

E’ di ieri 24.10.2024 la sentenza del Tribunale di Roma sez. lavoro n. 10617/2024 che, su ricorso della UIL Scuola, richiamando l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 16133/2024, ottenuta dall’Avvocato Domenico Naso Responsabile dell’Ufficio Legale dello stesso Sindacato, ha accolto il ricorso sulla esatta ricostruzione di carriera di una docente comprendendo, nel calcolo dell’anzianità anche l’anno 2013.

Il Tribunale Capitolino afferma che: “Alla luce del recente pronunciamento della Suprema Corte in materia, il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici per quanto riguarda il 2013, deve riguardare solo gli effetti economici senza influire a fini giuridici nella progressione di carriera”, pertanto, l’anno scolastico 2013 va riconosciuto ai fini della progressione di carriera”. La sentenza dimostra come le corti di merito si stanno conformando alla decisione della Corte di Cassazione riconoscendo che l’anno 2013 deve essere ricompreso nel calcolo dell’anzianità spettante al personale scolastico.

Come procedere? 

Cosa fare per ottenere il riscatto 2013? Come abbiamo visto in un precedente articolo, per ottenere il riconoscimento di quest’anno di servizio ai fini della progressione di carriera occorre presentare ricorso al MIM. I sindacati stanno organizzando ricorsi sia per i docenti che per il personale ATA: ricordiamo che per ricorre non ci sono limiti di tempo. Se non si vuole procedere subito in via giudiziale, occorre mandare una diffida con pec o raccomandata, con cui si intima l’Amministrazione di computare l’anno 2013 ai fini degli scatti stipendiali. Ricordiamo che solo gli ultimi 5 anni potranno essere riscattati ai fini della retribuzione: se il diritto del riscatto al livello pensionistico non ha nessuna scadenza, le differenze retributive cadono in prescrizione dopo 5 anni.