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Classe di una scuola

Permessi retribuiti 3+6. Un lettore scrive: “Oltre ai classici 3 giorni di permesso retribuito, è possibile usufruire successivamente dei 6 giorni di ferie senza trovare un sostituto, quindi allo stesso modo dei permessi retribuiti (con autocertificazione)?” Risponde alla domanda l’Avv. Maria Rosaria Altieri, che premette come la questione sottoposta dal nostro lettore non è assolutamente pacifica, quindi bisogna necessariamente ricostruire il quadro normativo e riferirsi all’interpretazione giurisprudenziale formatasi sugli istituti contrattuali in questione.

Permessi retribuiti 3+6: la normativa

La normativa disciplinante la fruizione dei 3 gg di permesso retribuito e i 6 gg di ferie va rinvenuta nell’art. 15, comma 2, del CCNL 2006-09, vigente anche dopo la sottoscrizione del CCNL 2019/21, in ragione del rinvio contenuto nell’art. 1, comma 16, del CCNL 2019/21, secondo cui “Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del d.lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative”. La fruizione dei tre giorni di permesso retribuito e dei sei giorni di ferie è regolata, quindi, dall’art.15, comma 2, del precedente CCNL 2006-2009, che richiama l’art. 13, comma 9, dello stesso contratto.

Le condizioni per la fruizione dei 3 gg di permesso retribuito

L’art.15, comma 2, del CCNL 2006-2009 stabilisce che “Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norme”.

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Come abbiamo avuto modo di dire in un precedente webinar, i 3 giorni di permesso retribuito sono un diritto del docente, non richiedono l’autorizzazione da parte del Dirigente scolastico, che deve essere informato mediante istanza formale da parte del docente, deve prenderne atto, ma non può negarli, in quanto non è nel suo potere concederli o meno e non può sindacare le motivazioni debitamente autocertificate dal docente. Ora bisogna vedere se queste stesse condizioni trovano applicazione con riferimento ai 6 gg di ferie.

Fruizione dei 6 gg di ferie: le condizioni

L’art.13, comma 9, del CCNL 2006-2009 dispone che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2”.

Dall’esame delle disposizioni fino ad ora richiamate, ed in particolare dell’inciso del secondo comma dell’art. 15, ove è scritto che “Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”, sembra che nel caso dei 6 giorni di ferie non sia necessario trovare i sostituti senza oneri aggiuntivi per la scuola.

Gli orientamenti giurisprudenziali

Ebbene, secondo un primo risalente orientamento giurisprudenziale (2019) (Tribunale di Velletri e di Milano) dal combinato disposto dell’art. 15, comma 2, e dell’art. 13, comma 9, CCNL 2007 anche i 6 giorni di ferie possono essere fruiti come permessi retribuiti e, al pari di questi, sono sottratti alla discrezionalità del dirigente per cui non è possibile negarli neanche per “le esigenze della scuola”.

Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, peraltro d’appello “(ex multis, Corte d’Appello di Bari, sent. n. 112 del 31.01.2023) invece, troverebbe applicazione l’art. 1, comma 54, della L. n. 228 del 2012 (Legge di Stabilità 2013) per cui i 6 gg di ferie sono usufruibili “subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.

La risposta al quesito

Si ritiene che debba prevalere questo secondo orientamento, sia perché più recente, sia perché d’appello, per cui, rispondendo al quesito posto dal lettore, i 6 giorni di ferie possono senz’altro essere convertibili in giorni di permesso retribuito, però resta fermo che sono usufruibili “subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica“.