La scelta della seconda lingua comunitaria a scuola non dipende dalla decisione della famiglia. E’ quanto deciso dal Tribunale di Siena il 22 dicembre scorso su una questione particolarmente spinosa, ossia la scelta da parte dei genitori della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado. Ci riporta la vicenda e l’esito l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
La vicenda
La questione portata alla cognizione del Tribunale riguardava, nello specifico, la scelta di una scuola media, nella quale come seconda lingua comunitaria si insegnava lo spagnolo, di potenziare lโinsegnamento dellโinglese anche come seconda lingua comunitaria nelle classi prime (incrementando, cioรจ, le ore di insegnamento rispetto a quelle giร previste da ordinamento), determinando, cosรฌ, la trasformazione della cattedra di spagnolo in una cattedra orario esterna. La scuola difendeva la propria decisione sostenendo che quella era stata la volontร delle famiglie, espressa allโatto di iscrizione dei propri figli.
La docente di spagnolo, che aveva subito la trasformazione della cattedra da COI in COE, con il patrocinio dellโAvv. Francesco Orecchioni di Lanciano, adiva il Tribunale del Lavoro, ritenendo la decisione della scuola oltre che ingiusta anche illegittima, in quanto in contrasto con la normativa specifica.
La normativa sull’insegnamento della seconda lingua comunitaria
In particolare lโAvv. Orecchioni rilevava come la decisione della scuola si pone in netto contrasto con lโart. 14, comma 2, del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, oltre che con la Circolare annuale sugli organici che escludono lโattivazione di una seconda lingua comunitaria diversa da quella giร esistente nellโistituto, nellโipotesi in cui ci sia un docente titolare sullโinsegnamento giร attivato, e lโavvio di una seconda lingua comunitaria diversa determini situazioni di sopprannumerarietร , oppure determini la trasformazione a regime della cattedra interna in cattedra esterna.
E ciรฒ anche in presenza di richieste delle famiglie di attivare una seconda lingua comunitaria diversa da quella giร esistente, in quanto le richieste delle famiglie non possono essere prese in considerazione se recano danno alle cattedre giร esistenti in organico. Accogliendo integralmente le difese della ricorrente, il Tribunale di Siena ha condannato lโIstituzione Scolastica alla ricostituzione della cattedra interna a favore della ricorrente, docente di spagnolo, e ha condannato, altresรฌ, il MIM alla refusione delle spese legali.