Un decreto cautelare monocratico del TAR Campania, sezione di Salerno, emesso a settembre 2026, ordina a un istituto comprensivo della provincia di Avellino di assegnare a un’alunna con disabilità un insegnante di sostegno per l’intero monte ore scolastico. La scuola aveva attribuito 18 ore settimanali. Il provvedimento resta valido fino all’esame della domanda cautelare da parte del collegio. La vicenda è raccontata dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, che assistono la famiglia.
Sostegno, il caso: 18 ore di sostegno su 33 di lezione
Con il decreto di attestazione delle ore, il dirigente scolastico ha assegnato all’alunna 18 ore di sostegno a settimana. Il ricorso indica un tempo scuola di 33 ore settimanali, quindi una parte consistente della settimana senza l’affiancamento del docente specializzato. Il genitore si è rivolto al TAR chiedendo l’annullamento del decreto e la sospensione della sua efficacia. Il ricorso contesta anche gli atti con cui Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio scolastico regionale e Ufficio scolastico provinciale hanno assegnato alla scuola il contingente di docenti, ritenuto insufficiente per gli alunni con disabilità grave.
Perché il giudice ha deciso in via monocratica
La tutela cautelare monocratica è regolata dall’art. 56 del codice del processo amministrativo. Si applica nei casi di estrema gravità ed urgenza, quando non è possibile attendere nemmeno la camera di consiglio. Il Presidente ha ritenuto presente questo requisito e ha accolto l’istanza.
La motivazione, spiegano i legali, riguarda solo l’urgenza e non entra nel merito delle censure, che spetta al collegio. Per questo il decreto è una misura provvisoria. Ogni caso va inoltre valutato singolarmente: le ore di sostegno dipendono dai bisogni certificati dell’alunno, dal piano educativo individualizzato (PEI) e dalla documentazione presentata.
Le norme e la giurisprudenza richiamate
Secondo lo Studio legale, il decreto si collega a un principio affermato dalla Corte costituzionale nel 2016, riferito a trasporto e assistenza degli studenti con disabilità: sono i diritti incomprimibili a incidere sul bilancio, non le esigenze finanziarie a limitarli. Lo Studio ritiene che lo stesso ragionamento valga per la dotazione di ore di sostegno.
| Fonte | Cosa stabilisce |
|---|---|
| Art. 38, comma 3, Costituzione | Riconosce alle persone con disabilità il diritto all’educazione e all’avviamento professionale |
| Art. 12, legge 104/1992 | Garantisce il diritto all’educazione e all’istruzione nelle classi comuni; le difficoltà di apprendimento non possono impedirlo |
| Art. 13, comma 3, legge 104/1992 | Prevede attività di sostegno con docenti specializzati in tutte le scuole |
| Corte costituzionale, sentenza 80/2010 | Qualifica il diritto all’istruzione dell’alunno con disabilità come diritto fondamentale; dichiara illegittimi il tetto ai posti di sostegno e il divieto di assunzioni in deroga previsti dalla legge 244/2007 |
| Corte costituzionale, sentenza 275/2016 | Il diritto incomprimibile prevale sulle esigenze di equilibrio di bilancio |
| Art. 56, codice del processo amministrativo | Disciplina le misure cautelari monocratiche |