I corsi Indire su sostegno hanno creato molta confusione tra gli aspiranti alla specializzazione, con tantissime casistiche e dubbi. Alcuni dei dubbi sono stati trattati dall’Avvocato Maria Rosaria Altieri nel corso del nostro appuntamento settimanale su YouTube, con domande e risposte. Tra le domande trattate, una riguardava un idoneo dell’VIII ciclo del TFA sostegno, giร immatricolato come sovrannumerario al TFA IX ciclo. Il candidato ha chiesto quale strada scegliere, visto il nuovo percorso speciale. Vediamo la domanda e la risposta dell’Avvocato Altieri.
Specializzazione sostegno: TFA o Indire?
Il lettore scrive: “Buonasera, sono un idoneo VIII ciclo TFA sostegno, dopo aver superato le prove. Giร immatricolato come sovrannumerario IX ciclo, con il 50% delle tasse universitarie giร versato con prima rata. Dispongo abbondantemente dei requisiti per la specializzazione coi 30 CFU (corso Indire, nda), avendo maturato 5 annualitร intere sul sostegno negli ultimi 5 anni. Cosa deve fare chi si trova nella mia stessa situazione? Aspettare il decreto attuativo rischiando? Chiedere alle universitร la restituzione dei soldi giร versati? Chiedere la conversione da 60 a 30 CFU? Fra 3 settimane partirร il TFA e ancora non si sa nulla, nessuno รจ in grado di aiutarci. Ho scritto all’universitร presso cui sono immatricolato (Cassino), non sanno dirmi nulla. Sarei anche disposto a rinunciare ai soldi giร versati, perchรฉ col corso a distanza il risparmio di tempo e di denaro (vivo in Lombardia) sarebbe di gran lunga superiore.”
L’avvocato risponde
L’avvocato risponde: “Purtroppo la questione non รจ regolamentata, perรฒ in linea di massima si tratta di due percorsi distinti e separati, per cui laddove si dovesse decidere di non proseguire con il TFA si perderebbero le somme versate. Devo precisare che il percorso INDIRE รจ stato orami previsto per legge, per cui, a meno di ripensamenti successivi (purtroppo le leggi si cambiano, ricordiamo la graduatoria regionale di sostegno prevista per legge e abrogata senza mai essere stata costituita), dovrร partire.
Il problema sono i tempi, in quanto sebbene lโart. 6, comma 3, fissi il termine di 30 giorni dallโentrata in vigore del decreto (che come abbiamo detto รจ entrato in vigore il 1ยฐ giugno), per lโemanazione del decreto attuativo, questo termine รจ ampiamente decorso, anche perchรฉ non รจ un termine perentorio. Purtroppo nessuno puรฒ dirvi nulla perchรฉ ad oggi non si sa nulla, il Ministero tace sui tempi. Quanto alla possibilitร di conversione dei crediti, ad oggi non posso dire che sarร prevista”.
Cogliamo l’occasione per informarvi che nei prossimi giorni andranno in onda sul nostro canale YouTube altre due puntate dedicate alle tantissime situazioni che ci avete presentato tramite email, e a cui daremo risposta. Iscrivetevi al canale e seguiteci per non perdere questi appuntamenti.