I percorsi speciali per la specializzazione su sostegno Indire sono stati introdotti dal Decreto-legge n. 71/2024 per rispondere alla crescente domanda di insegnanti di sostegno qualificati nelle scuole italiane. Questi percorsi mirano a formare entro il 2025 un vasto numero di docenti, con l’obiettivo di ridurre il precariato e garantire una preparazione adeguata per supportare gli alunni con disabilità. Si tratta di una novità importante che integra i tradizionali percorsi formativi come il TFA (Tirocinio Formativo Attivo). Tuttavia, ci sono ancora incertezze riguardo ai requisiti di accesso. A molti di questi, continua a rispondere l’Avvocato Maria Rosaria Altieri. Nel nuovo webinar risponde ad una domanda posta su Youtube.
Quali saranno i titoli esteri ammessi ai percorsi INDIRE?
Quali saranno i titoli esteri ammessi ai percorsi INDIRE? Questa è la domanda di uno degli utenti che ha seguito il nostro webinar dedicato ai percorsi speciali INDIRE sulla specializzazione sostegno. L’avvocato Altieri risponde nel corso dell’ultimo appuntamento andato in onda ieri, che potete visualizzare alla fine di questo articolo. Si introduce affermando che per rispondere a questo quesito occorre vedere come funziona questa tipologia di corsi INDIRE previsti sempre dal DL 71.
L’avvocato dice: Come ho già detto i corsi per chi ha conseguito il titolo estero sono disciplinati dall’art 7 ai sensi del quale coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ossi alla data del 1 giugno 2024, hanno conseguito all’estero il titolo di specializzazione sul sostegno e hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi INDIRE, riferiti a un solo grado di istruzione, se, contestualmente all’iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.
Dunque, bisogna fare attenzione, non tutti coloro che hanno il titolo conseguito all’estero o che hanno un contenzioso in atto possono iscriversi a questi percorsi, ma solo coloro che alla data del 1° giugno 2024 hanno superato il termine di 120 gg entro cui il Ministero avrebbe dovuto pronunciarsi sull’istanza di riconoscimento, oppure hanno un ricorso pendente avverso il silenzio inadempimento.
Il titolo di specializzazione
La norma poi aggiunge che con il superamento dei percorsi INDIRE si consegue un solo titolo di sostegno solo per il grado di istruzione del percorso di formazione scelto. La rinuncia all’istanza di riconoscimento non ha effetto sullo scioglimento della riserva (quindi si rimane inseriti nelle graduatorie con riserva anche se si rinuncia all’istanza di riconoscimento) e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso.
Il titolo di specializzazione così conseguito è valido anche ai fini del consolidamento dei contratti a tempo determinato o indeterminato stipulati con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all’estero.
Il terzo comma stabilisce che con DM da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i termini di presentazione delle domande di partecipazione, i costi (che sono a totale carico dei partecipanti) e la composizione della commissione esaminatrice dell’esame finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall’Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni. Dunque è il DM che deve definire il termine di presentazione della domanda, ma il DM non è stato ancora emanato benché il termine di 60 giorni sia già scaduto il 31 luglio (tenendo conto che il DL è entrato in vigore il 1° giugno).