Come ormai noto, lโinterpello รจ lo strumento introdotto dal MIM in sostituzione delle MAD. Per le supplenze brevi e temporanee, infatti, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, รจ possibile ricorrere a tale modalitร di reclutamento. Oltre alle cattedre intere, รจ possibile che siano residuati anche degli spezzoni orari da coprire. In caso di accettazione, รจ fatto salvo il completamento. Piรน di qualcuno si chiede se, non essendo incarichi conferiti da GPS o graduatorie di istituto, sia possibile completare con un altro spezzone sempre da interpello, ma proveniente da altra provincia.
Il completamento degli spezzoni da interpello รจ possibile solo nella stessa provincia
La risposta al quesito รจ negativa. Il riferimento normativo in materia รจ lโOM n. 88/2024. Allโart. 13, comma 20, รจ previsto espressamente che โlโaspirante cui รจ conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza a orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento dโorario, esclusivamente nellโambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dellโorario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruoloโ.
Dunque, essendo trattati alla stregua delle graduatorie di istituto, anche per gli interpelli รจ previsto il limite territoriale. Le GI prevengono questo problema in quanto giร in partenza non รจ possibile scegliere due province allโatto della domanda da presentare per lโinserimento. Lโinterpello, invece, essendo destinato a coloro che non hanno ricevuto proposte di incarico a tempo determinato e avendo carattere di avviso pubblico, possono presentare qualche criticitร in piรน. Nel momento in cui, perรฒ, si accetta lo spezzone proposto, viene meno la possibilitร di completare su altra provincia.
Limiti anche su sedi e comuni
Lโart. 13 c. 21 aggiunge anche che โper il personale docente della scuola secondaria il completamento dellโorario di cattedra puรฒ realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso, ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilitร . Il predetto limite vale anche per la scuola dellโinfanzia e primaria. Il completamento dโorario puรฒ realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneriโ. Dunque, attenzione anche al limite su sedi e comuni.